Incarto n.
52.98.00368

 

Lugano

9 agosto 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 dicembre 1998 della

 

 

 

__________

__________ patrocinati da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 1º dicembre 1998, no. 5532, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 settembre 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato la rettifica del torrino del lift dello stabile che sorge sulla part. __________ RFD nella zona del centro storico;

 

 

rilevato che in occasione dell’udienza 29 marzo 1999, dopo discussione, le parti avevano chiesto di tenere in sospeso la causa al fine di trovare una soluzione transattiva;

 

preso atto che con lettera 30 giugno 1999, versata agli atti, le parti sono addivenute alla seguente transazione:

 

" Il municipio e la __________ si sono incontrati successivamente in data 11 maggio 1999 ed hanno trovato un accordo di transazione che sostituisce la prevista demolizione del manufatto in questione e più precisamente:

·       E' inflitta una sanzione pecuniaria di fr. 20'000.--.

·       La fondazione __________ si impegna a distribuire nell'anno scolastico 1999/2000 un importo di almeno fr. 30'000.-- sotto forma di borse di studio per studenti che frequentino l'Accademia di __________.

Pertanto, il ricorso inoltrato dalla __________ viene a cadere.

Con la presente la __________ formalizza il ritiro del ricorso."

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in seguito a ritiro.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario