Incarto n.
52.98.00003

 

Lugano

30 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  21 gennaio 1998 di

 

 

 

__________

 

 

Contro

 

 

 

la risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 13 ottobre 1997 contro le deliberazioni 22/29 settembre 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i messaggi municipali n. 24/1995, 4/1997, 2/1996, 3/1996, 1/1996, 21/1996, 5/1997, 6/1997, 8/1997, 9/1997, 40/1997;

 

 

viste le risposte:

-    4 febbraio 1998 del Consiglio di Stato;

-    10 febbraio 1998 di __________;

-    10 febbraio 1998 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che nella seduta del 22/29 settembre 1997 il consiglio comunale di __________ ha approvato i messaggi municipali indicati in ingresso, tutti richiedenti lo stanziamento di crediti di investimento;

 

 

che con ricorso 13 ottobre 1997 il consigliere comunale __________, che si era opposto all'accoglimento di tutti i messaggi in rassegna, ha impugnato le testé menzionate deliberazioni innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle, asserendo - soprattutto - che in assenza di una contabilità aggiornata (gli ultimi conti approvati a quel momento erano costituiti dai consuntivi dell'esercizio 1993 e dai preventivi per l'esercizio 1996) non poteva essere verificata la sopportabilità dei costi derivanti dai controversi investimenti (principio della parsimonia, art. 151 cpv. 1 LOC, 3 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987);

 

 

che con risoluzione 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha respinto i motivi addotti e, con ciò, il gravame, mettendo a carico dell'insorgente una tassa di giudizio e delle spese per complessivi fr. 200.-- (dispositivo n. 2);

 

 

che con impugnativa 21 gennaio 1998 __________ é insorto contro il giudicato anzidetto innanzi a questo Tribunale, al quale ha chiesto di annullarlo, ribadendo i motivi già sottoposti al giudizio del Governo;

 

 

che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;

 

 

che, all'udienza 30 settembre 1998, ricorrente e municipio sono stati concordi nel ritenere che i fatti accaduti posteriormente alla presentazione del ricorso (approvazione del conto consuntivo 1994, presentazione dei messaggi municipali per l'approvazione dei conti consuntivi 1995 e 1996, approvazione del preventivo 1997, presentazione del messaggio municipale per l'approvazione del preventivo 1998) avevano reso privo di significato l'esame delle censure nello stesso formulate;

 

 

che ricorrente e municipio hanno pertanto congiuntamente sollecitato il Tribunale a stralciare il gravame in quanto divenuto privo di oggetto;

 

 

che per questo stesso motivo l'insorgente ha domandato al Tribunale di annullare la tassa di giudizio posta a suo carico nella risoluzione governativa impugnata;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC);

 

 

che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;

 

 

che, sotto l'aspetto sostanziale, il Tribunale non può che prendere atto, insieme ad appellante e municipio, che quanto accaduto posteriormente alle deliberazioni impugnate ha reso privo di significato l'esame delle censure ricorsuali e, con ciò, priva di oggetto l'impugnativa;

 

 

che per la fissazione delle spese, a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é nemmeno necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

 

 

che in effetti la procedura é divenuta priva di oggetto a seguito dell'adozione da parte del consiglio comunale di __________ di una serie di decisioni sui conti, quelle di cui il ricorrente eccepiva la mancanza, per cui il comune deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 ad art. 110 cpv. 1);

 

 

che, secondo la prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giudizio quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri;

 

 

che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra, il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede ed annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico del ricorrente una tassa di giudizio e delle spese pari a fr. 200.--;

 

 

 

visti gli art. 151, 208, 209 LOC, 3, 28, 46, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

 

                                   2.   E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6337) del Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario