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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 30 marzo 1998 di
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__________ patrocinato da: avv. __________
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contro |
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la decisione 11 marzo 1998, no 960,del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 19 dicembre 1997 inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 3 dicembre 1997 del municipio di __________, che gli respinge la domanda di sopraelevazione del tetto dello stabile al mappale no __________ di __________; |
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, su proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente transazione:
1. L'innalzamento dell'edificio principale (tetto a due falde) viene autorizzato così come si presenta attualmente.
2. Il tetto ad una falda dell'edificio laterale viene invece riportato alle quote originarie mediante eliminazione di 5 file di mattoni posate sul muro perimetrale rivolto verso la casa del signor __________ e rimozione delle due file di mattoni posate sul colmo.
3. Il signor __________ verserà al signor __________ un'indennità di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
4. Le parti dichiarano di accettare la transazione.
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione giudiziaria.
§ Di conseguenza la risoluzione 11 marzo 1998 del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario