Incarto n.
52.1998.00093

 

Lugano

5 novembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  8 aprile 1998 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

 

 

la decisione 3 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) che autorizza l’impiego di personale femminile e di giovani in occasione delle aperture domenicali e festive straordinarie dei negozi autorizzate durante il 1998;

 

 

viste le risposte:

-    24 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona

-    24 aprile 1998 della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della
                        Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

che con decisione 8 aprile 1998 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) ha autorizzato l’impiego di manodopera maschile e femminile e di giovani nei negozi per i quali era stata concessa l’apertura domenicale e festiva;

 

che il __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;

 

che all’accoglimento del ricorso si sono opposte la Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato e la Federcommercio;

 

che il procedimento ricorsuale è rimasto sospeso in attesa che venissero definite analoghe vertenze riguardanti la medesima tematica;

 

che con giudizio 1. luglio 1999, confermato dal Tribunale federale con sentenza 15 ottobre 1999, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato un’identica risoluzione adottata dall’UIL per disciplinare l’impiego di manodopera nei negozi per i quali è stata autorizzata l’apertura domenicale e festiva durante l’anno in corso;

 

considerato                    in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 LCL;

 

che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone fra l’altro che l’insorgente sia portatore di un interesse personale, attuale ed immediato a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;

 

che tale interesse deve sussistere anche al momento in cui l'autorità di ricorso statuisce sull’impugnativa (DTF 111 Ib 359 consid. 1a);

 

che da tale esigenza si può prescindere quando il ricorso ha per oggetto una decisione che pur avendo perso d’attualità potrebbe in futuro essere nuovamente adottata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm N. 2);

 

che tale ipotesi in concreto non si verifica; i giudizi di cui si è detto in narrativa hanno in effetti chiarito le questioni poste in discussione dall’insorgente con il ricorso in esame;

 

che, stando così le cose, il ricorso va stralciato dai ruoli siccome diventato privo d’oggetto;

 

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43, 44 OLL 2; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario