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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo
Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 aprile 1998 di
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__________
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contro |
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la decisione 3 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) che autorizza l’impiego di personale femminile e di giovani in occasione delle aperture domenicali e festive straordinarie dei negozi autorizzate durante il 1998; |
viste le risposte:
- 24 aprile 1998 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL), Bellinzona
- 24 aprile 1998
della Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianto e della
Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, Lugano
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 8 aprile 1998 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL) ha autorizzato l’impiego di manodopera maschile e femminile e di giovani nei negozi per i quali era stata concessa l’apertura domenicale e festiva;
che il __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento per motivi che non occorre qui riassumere;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposte la Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato e la Federcommercio;
che il procedimento ricorsuale è rimasto sospeso in attesa che venissero definite analoghe vertenze riguardanti la medesima tematica;
che con giudizio 1. luglio 1999, confermato dal Tribunale federale con sentenza 15 ottobre 1999, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato un’identica risoluzione adottata dall’UIL per disciplinare l’impiego di manodopera nei negozi per i quali è stata autorizzata l’apertura domenicale e festiva durante l’anno in corso;
considerato in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 26 cpv. 2 LCL;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone fra l’altro che l’insorgente sia portatore di un interesse personale, attuale ed immediato a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;
che tale interesse deve sussistere anche al momento in cui l'autorità di ricorso statuisce sull’impugnativa (DTF 111 Ib 359 consid. 1a);
che da tale esigenza si può prescindere quando il ricorso ha per oggetto una decisione che pur avendo perso d’attualità potrebbe in futuro essere nuovamente adottata (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm N. 2);
che tale ipotesi in concreto non si verifica; i giudizi di cui si è detto in narrativa hanno in effetti chiarito le questioni poste in discussione dall’insorgente con il ricorso in esame;
che, stando così le cose, il ricorso va stralciato dai ruoli siccome diventato privo d’oggetto;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall’assegnazione di ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34 cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43, 44 OLL 2; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Non si assegnano ripetibili.
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4. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario