Incarto n.
52.1999.00161-162

Lugano

21 agosto 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi

 

 

 

a) 1. giugno 1999 del

__________

 

b) 2 giugno 1999 della

__________

patr. da: avv. __________, 

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 12 maggio 1999 del Consiglio di Stato (no. 2046) che annulla la licenza edilizia 17 settembre 1998 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un complesso residenziale sulla part. No. __________ RFD;

 

 

preso atto che il 14 agosto 2000 il patrocinatore della __________ ha comunicato di ritirare la domanda di costruzione 5 giugno 1997 ed ha chiesto pertanto lo stralcio della procedura;

 

 

ritenuto che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo per presentare l'allegato di risposta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

considerato che il procedimento è così divenuto privo d'oggetto;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         La ricorrente __________ rifonderà ai resistenti fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario