Incarto n.
52.99.00225

 

Lugano

18 ottobre 1999

§

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  30 agosto 1999 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 20 luglio 1999 (n. 3137) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 17 maggio 1999 con cui il consiglio comunale di __________ ha respinto la mozione inoltrata il 30 novembre 1998 dall'insorgente chiedente le modifica di alcuni articoli delle norme di attuazione del piano regolatore;

 

 

viste le risposte:

-    9 settembre 1999 del municipio di __________;

-    15 settembre 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

-    16 settembre 1999 del dr. __________, Presidente del Consiglio Comunale di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 26 ottobre 1998 il consigliere comunale __________ ha presentato un'interpellanza chiedente: 1. la modifica del termine "deroghe" impiegato all'art. 27 cpv. 4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR), che regolamenta l'edificazione su grandi superfici, con "agevolazioni" e "abbuoni"; 2. lo spostamento dell'art. 21 cpv. 3 NAPR, che prevede delle condizioni alle quali gli attici e le mansarde non vengono conteggiate nell'altezza degli edifici, quale cpv. 2 dell'art. 20 NAPR. Il 30 novembre successivo __________ ha trasformato l'interpellanza in mozione.

 

 

                                  B.   Raccolti il preavviso della commissione edilizia, del 16 marzo 1999, e le osservazioni del municipio, del 20 aprile successivo, la mozione è stata sottoposta per deliberazione al consiglio comunale nella seduta del 17 maggio 1999. Una prima votazione ha dato il seguente esito: 17 voti favorevoli, 8 voti contrari e 8 astensioni. La mozione è pertanto stata considerata respinta, per difetto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale, composto di 40 membri, richiesta per le modifiche del PR (art. 61 cpv. 2 LOC messo in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. d LOC). Dietro richiesta di un consigliere comunale, previa sospensione della seduta il presidente del Legislativo ha deciso di mettere nuovamente in votazione l'oggetto, con il seguente risultato: 20 voti favorevoli, 8 voti contrari e 5 astensioni. La mozione è pertanto stata dichiarata respinta.

 

 

                                  C.   Con ricorso 2 giugno 1999 __________ è insorto contro quella deliberazione davanti al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di dichiarare l'accettazione della mozione, senza che fosse necessaria la sua approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale. Con risoluzione 20 luglio 1999 il Governo ha respinto il gravame: la mozione era stata presentata nella forma elaborata, per cui la sua accettazione implicava direttamente una modifica del PR, la quale presupponeva il raggiungimento di tale maggioranza.

 

 

                                  D.   Con impugnativa 30 agosto 1999 __________ è insorto davanti a questo Tribunale contro il giudizio del Consiglio di Stato. L'insorgente sostiene che la decisione del consiglio comunale deve essere considerata quale accettazione di principio della mozione 30 novembre 1998, per la quale basta la maggioranza semplice. Sulla scorta di tale accettazione il municipio dovrà presentare un messaggio che indichi con precisione quali NAPR dovranno essere modificate di conseguenza: solo in questa seconda fase si può parlare di modifica del PR. Il ricorrente sostiene altresì che le modifiche proposte attraverso il menzionato atto si impongano comunque sia, poiché permettono di ovviare a disposizioni legali carenti e di difficile interpretazione. Il ricorrente chiede pertanto che venga annullata la risoluzione governativa e venga dichiarata l'accettazione della mozione 30 novembre 1998.

 

Il Consiglio di Stato, il presidente del consiglio comunale ed il municipio di Minusio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Ogni consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno (art. 67 cpv. 1 LOC). Esse devono essere trasmesse per esame ad una commissione permanente o speciale, entro il termine di sei mesi, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il medesimo termine un preavviso scritto e l'obbligo di collaborare fornendo la necessaria documentazione e assistenza (art. 67 cpv. 2 LOC). Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito (art. 67 cpv. 3 LOC). Il rapporto della commissione dovrà essere presentato entro il termine di sei mesi (art. 67 cpv. 4 LOC). Il municipio deve esprimersi sollecitamente in forma scritta sulle conclusioni della commissione (art. 67 cpv. 5 LOC).

 

2.2. La mozione può essere presentata in forma generica oppure elaborata. L'inoltro secondo l'una o l'altra forma esplica differenti conseguenze sulla procedura di evasione dell'atto. In effetti una mozione presentata in forma generica presuppone un'accettazione in due fasi da parte del consiglio comunale, ovvero mediante due distinte decisioni. Dapprima il consiglio comunale si esprime semplicemente sul principio contenuto nella mozione. Se questo viene condiviso, in un secondo tempo, previa elaborazione di una soluzione specifica, delegata di regola al municipio e verificata da una commissione, il legislativo affronta e decide il merito dell'oggetto contemplato dalla stessa. Nel caso invece di una mozione presentata in forma elaborata il legislativo procede direttamente, in una sola tornata, alla trattazione dell'oggetto proposto mediante tale atto (cfr. Ratti, Il Comune, vol. I., pag. 531 segg., in particolare pagg. 540-543).

 

2.3. Come hanno rettamente accertato sia il Consiglio di Stato che il presidente del legislativo, la mozione 30 novembre 1998 dell'insorgente costituiva un atto inoltrato in forma elaborata, poiché proponeva delle precise modifiche degli art. 27 e 20/21 NAPR. L'accettazione della mozione in esame comportava quindi una modifica del PR ed abbisognava, di conseguenza, del voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio comunale in applicazione degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC. Quoziente di voto che non è però stato raggiunto, per cui - insieme alle istanze inferiori - è d'obbligo concludere che la mozione presentata dall'insorgente sia stata respinta. La circostanza, da questi asserita, secondo cui le modifiche proposte attraverso il menzionato atto sono indispensabili, non permette di mutare questa conclusione. Visto l'esito il Tribunale non deve nemmeno verificare la tesi alla base del ricorso, secondo cui il principio di modificare il PR, proposto mediante mozione inoltrata nella forma generica, può essere accettato dal consiglio comunale a maggioranza semplice (cfr. in questo senso il Ratti, op. cit., vol. III, pag. 2018 seg.).

 

 

                                   3.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

viste le norme di legge sopraricordate,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario