Incarto n.
52.99.00246

 

Lugano

19 ottobre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso  14 settembre 1999 di

 

 

 

__________,

 

 

Contro

 

 

 

la decisione 1. settembre 1999, no. 3605, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa della ricorrente avverso le risoluzioni 9 luglio 1998 del municipio di __________ in materia di stralcio dai cataloghi elettorali e 5 novembre 1998 del municipio di Bellinzona in materia di determinazione del domicilio;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

che fino al mese di ottobre 1997 __________ ed il figlio __________ hanno risieduto ad __________ in un appartamento di proprietà (per un quarto) della ricorrente, dal quale sono stati sfrattati a seguito della sua vendita ai pubblici incanti;

 

 

che in seguito essi hanno soggiornato in diversi comuni fino al giugno 1998, data in cui hanno locato un appartamento in via __________ a Bellinzona (cfr. richiesta autorizzazione di soggiorno 10 giugno 1998 firmata da __________);

 

 

che con decisione 9 luglio 1998 il municipio di __________ ha stralciato __________ e __________ dai cataloghi elettorali con effetto dal 1. luglio in materia federale e dal 1. ottobre in materia cantonale e comunale ed ha inviato al municipio di Bellinzona gli atti necessari al trasferimento del loro domicilio;

 

 

che la risoluzione, notificata ai diretti interessati e munita degli ordinari rimedi di diritto, non è stata impugnata dalla ricorrente;

 

 

che con risoluzioni 5 novembre 1998, prive dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il municipio di Bellinzona ha notificato ad __________ e __________ l'avvenuto trasferimento del loro domicilio in tale comune a decorrere dal 1. luglio 1998;

 

 

che il 26 maggio 1999 __________, è insorta davanti al Consiglio di Stato, postulando l'annullamento delle citate risoluzioni e l'accertamento che essa ed il figlio sono ancora domiciliati ad __________;

 

 

che con giudizio 1. settembre 1999 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo;

 

 

che contro tale decisione la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che le venga nominato un difensore d'ufficio ed accordato il gratuito patrocinio;

 

 

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può repingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

 

che giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in materia di determinazione di domicilio;

 

 

che le decisioni del Consiglio di Stato in materia di stralcio dal catalogo elettorale sono invece definitive e non possono essere deferite per giudizio a questo tribunale (art. 102 LVE in relazione con l'art. 60 cpv. 1 PAmm);

 

 

che il ricorso, tempestivo e presentato da persona legittimata a ricorrere, è di per sé carente dal profilo delle esigenze formali poste dall’art. 46 cpv. 2 PAmm;

 

 

che gli atti permettono di ritenere con certezza che la ricorrente intenda contestare il domicilio determinato dal municipio di Bellinzona, avvalendosi di un patrocinatore d’ufficio messole a disposizione dall’autorità giudicante (art. 15 cpv. 3 PAmm) e fruendo dell’assistenza giudiziaria (art. 30 PAmm);

 

 

che la palese infondatezza di tale divisamento permette di respingere in limine il gravame, prescindendo dalla nomina di un difensore d’ufficio, al quale rinviare gli atti per i necessari emendamenti (art. 9 PAmm);

 

 

che le decisioni degli organi comunali possono essere impugnate entro 15 giorni dalla loro intimazione o dalla data della loro pubblicazione (art. 213 cpv. 2 LOC);

 

 

che secondo l'art. 26 cpv. 2 PAmm le risoluzioni prese dalle autorità amministrative devono essere munite dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso;

 

 

che decisioni prive di tali indicazioni inibiscono la decorrenza del termine per impugnarle; la notificazione difettosa non deve di principio pregiudicare i diritti di difesa degli interessati;

 

 

che ciò vale tuttavia soltanto nei limiti stabiliti dal principio della buona fede e della sicurezza del diritto: i destinatari di tali decisioni devono dimostrare di aver curato la difesa dei loro interessi con la necessaria diligenza, informandosi tempestivamente sui mezzi e sui termini di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm N. 4 seg. e rimandi);

 

 

che le decisioni 5 novembre 1998 del municipio di Bellinzona sono state intimate alla ricorrente ed a suo figlio lo stesso giorno;

 

 

che la ricorrente è insorta davanti al Consiglio di Stato soltanto il 26 maggio 1999, ossia ad oltre sei mesi dall'intimazione delle risoluzioni impugnate;

 

 

che il lasso di tempo che la ricorrente ha lasciato trascorrere prima di insorgere davanti al Consiglio di Stato è manifestamente eccessivo;

 

 

che non avendo l’insorgente dimostrato di aver curato i suoi interessi con la necessaria diligenza, ben si giustifica la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato tardiva l’impugnativa inoltratagli;

 

che pertanto la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto;

 

 

che, data la situazione in cui versa l’insorgente, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4 Cost.; 102 LVE; 208 cpv.1 e 213 cpv. 2 LOC;3, 9, 18, 25, 26, 28, 30, 48, 60 cpv.1 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________;

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria