Incarto n.
52.1999.00273

 

Lugano

24 novembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

__________, 

patr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 settembre 1999 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;

 

 

vista la risposta 27 ottobre 1999 della CV-LEPIC, Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                         che il 1. marzo 1999 lo studio d'architettura __________ ha notificato al municipio di __________ di aver deliberato all'impresa di costruzioni __________ ed alla __________ di __________ le opere da capomastro della casa d'abitazione monofamiliare che sarebbe stata edificata sulla part. n. __________ RF di __________ ed __________;

 

che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha ordinato la sospensione dei lavori in quanto eseguiti da imprese non iscritte all'albo professionale;

 

che con decisione di ugual data la CV-LEPIC ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico dell'impresa di costruzioni __________ per aver violato la LEPIC, esercitando la professione di impresario costruttore senza essere iscritta all’albo;

 

che contro questo provvedimento la prevenuta è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di "stralciare il rapporto di contravvenzione", poiché, a suo dire, non avrebbe mai iniziato i lavori sul cantiere in oggetto, né avrebbe avuto intenzione di iniziarli;

 

che l'8 aprile 1999 __________ ed __________ hanno a loro volta chiesto al Presidente della CV-LEPIC di sospendere il procedimento, affermando di essere stati ingannati dalla ricorrente in merito alla sua idoneità ad eseguire i lavori;

 

che il 25 agosto 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'impresa qui ricorrente;

 

che, senza ulteriori atti procedurali, il 28 settembre 1999 la CV-LEPIC ha inflitto alla ditta __________ una multa di fr. 5'000.-- per aver infranto l'art. 4 LEPIC, esercitando la professione di impresario costruttore senza essere iscritta all'albo;

 

che contro questa decisione la condannata è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla per carenza d'accertamenti;

 

che il ricorso è avversato dalla CV-LEPIC, che sollecita l'assunzione delle prove necessarie per dimostrare il buon fondamento della comunicazione inviata dallo studio di architettura __________ al municipio di __________;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 cpv. 2 LEPIC;

 

che all'insorgente va riconosciuta la legittimazione a ricorrere, poiché questi si identifica con la ditta individuale oggetto del provvedimento impugnato;

 

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che non è in effetti compito specifico del Tribunale cantonale amministrativo quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori; lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che in caso di accertamenti incompleti gli consente di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza a quo;

 

che secondo l'art. 4 LEPIC i lavori di sopra- e sottostruttura possono essere eseguiti soltanto da imprese iscritte all'albo previsto dall'articolo precedente;

 

che la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC);

 

che nell'evenienza concreta la CV-LEPIC ha punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente la professione di impresario costruttore iniziando lavori di sottostruttura sul cantiere aperto per la costruzione della casa d'abitazione dei coniugi __________ a __________;

 

che le deduzioni della commissione si fondano essenzialmente sulla comunicazione inviata dallo studio d'architettura __________ al municipio di __________, per informarlo che le opere da capomastro erano state deliberate alla ditta ricorrente ed alla __________ di __________ e che a quel momento erano già iniziati i lavori per il getto della platea e l'elevazione del piano cantina;

 

che tali deduzioni sono parzialmente confermate dallo scritto inviato dai coniugi __________ al Presidente della CV-LEPIC;

 

che al di là di queste indirette risultanze, recisamente contestate dall'insorgente, gli atti non forniscono alcuna indicazione utile a stabilire se l'impresa di costruzioni __________ abbia effettivamente operato sul cantiere dei coniugi __________, quali siano stati gli impegni eventualmente assunti e quali lavori siano semmai stati eseguiti;

 

che la CV-LEPIC non ha esperito alcun accertamento in merito; non ha interpellato né il progettista, né i proprietari della casa, né il direttore dei lavori, né altri che potessero fornire indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti all'insorgente;

 

che siffatto modo di procedere, manifestamente lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività giurisdizionale in ambito amministrativo e penale, non merita tutela alcuna;

 

che il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla CV-LEPIC per nuova decisione, previa assunzione delle prove mancanti;

 

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

 

che le ripetibili vanno invece a carico dello Stato siccome parte soccombente;

 

 

visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

                                              1.1.   la decisione 28 settembre 1999 della CV-LEPIC
                                                        è annullata;.

                                               1.2.   gli atti sono rinviati alla CV-LEPIC per nuova decisione
previa istruttoria.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario