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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1999 di
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__________,
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contro |
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la decisione 13 ottobre 1999, no. 4265, del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso lo scritto 31 agosto 1999, con il quale il municipio di __________ gli ha proposto a determinate condizioni una dilazione per l'allacciamento alle canalizzazione dello stabile situato al mappale no. __________ RF di tale comune; |
viste le risposte:
- 15 novembre 1999 del municipio di __________;
- 17 novembre 1999 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 15 novembre 1999 e delle dupliche:
- 14 gennaio 2000 del municipio di __________;
- 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 luglio 1997 l'Ufficio tecnico di __________ ha constatato che la casa d'abitazione di proprietà di __________, posta al mappale no. __________ di tale comune, era solo parzialmente allacciata alla rete delle canalizzazioni;
che con decisione 12 agosto 1997 il municipio di __________ gli ha ordinato di completare l'allacciamento, previo inoltre della domanda di costruzione;
che la domanda di costruzione presentata dall'insorgente gli è stata ritornata in due occasioni, in quanto non corredata dalle indicazioni prescritte dalla legge (cfr. sentenza 30 marzo 1999 di questo tribunale);
che il 3 agosto 1999 il municipio di __________ gli ha nuovamente ordinato di presentare il progetto per l'allacciamento sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, fissandogli un termine di 15 giorni;
che il 16 agosto 1999 __________ ha chiesto al sindaco una dilazione del termine, fino a Natale per la presentazione della notifica e fino a Pasqua per l'esecuzione dei lavori, motivando la sua richiesta con argomentazioni di natura finanziaria; qualora la domanda non fosse stata accolta, ha postulato l'assegnazione di un termine per la disattivazione degli scarichi;
che il 20 agosto 1999 il municipio di __________ ha respinto le richieste del ricorrente e nel contempo ha ribadito l'ordine impartito il 3 agosto 1999 sotto la comminatoria dell'art. 292 CP;
che il 27 agosto 1999 l'insorgente ha inoltrato una "notifica lavori", nella quale in sostanza ribadiva la sua impossibilità a completare l'allacciamento e la sua intenzione di disattivare gli scarichi;
che il 31 agosto 1999 il municipio di __________ ha risposto al ricorrente di concedergli una dilazione di un anno a condizione che venissero rispettate le seguenti condizioni:
· ritiro delle causa pendenti in pretura ed in procura;
· partecipazione ai costi di arginatura;
· immediata chiusura provvisoria di tutti gli scarichi fino all'esecuzione dell'allacciamento;
che il ricorso presentato dall'insorgente avverso tale scritto è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, in quanto l'oggetto dell'impugnativa non sarebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, trattandosi invece di una proposta formulata dal municipio al fine di risolvere la questione;
che contro tale decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la concessione della dilazione di un anno per l'allacciamento senza vincolo ad alcuna condizione; sostiene che lo scritto impugnato è una decisione e che le clausole a cui è stata subordinata sono prive di base legale e senza alcuna relazione con l'oggetto della risoluzione;
che il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, il quale ha ribadito che lo scritto 31 agosto 1999 non è una decisione, bensì una proposta per risolvere le questioni pendenti con il ricorrente; ha inoltre sottolineato che le condizioni qui contestate sarebbero state proposte dallo stesso ricorrente;
che nei rispettivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive argomentazioni.
Considerato, in diritto
che la competenza di questo tribunale a decidere nel merito della vertenza discende dall'art. 21 LE; il ricorso, tempestivo e presentato da una persona legittimata a ricorrere, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza procedere ad atti istruttori (art. 18 PAmm);
che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm, RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti; Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, n. 200);
che in concreto con la decisione 12 agosto 1997, riconfermata poi nello scritto 3 agosto 1999, il municipio di __________ aveva già chiarito che all'insorgente incombe l'obbligo di completare l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni della propria abitazione, previo inoltro della domanda di costruzione;
che tale decisione, non essendo stata impugnata, è cresciuta in giudicato e non può perciò più essere rimessa in discussione;
che nello scritto 31 agosto 1999 il municipio di __________ si è limitato a proporre al ricorrente una soluzione per risolvere bonalmente la questione, in deroga a quanto stabilito in precedenza;
che esso non rappresenta dunque un atto d'imperio, non trattandosi di un atto unilaterale bensì di una proposta soggetta ad accettazione;
che lo scritto in questione non è dunque una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, come ha giustamente concluso il Consiglio di Stato;
che il gravame va dunque respinto, con seguito di tasse e spese (art. 28 PAmm); il ricorrente rifonderà inoltre al comune di Ligornetto, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, la somma di fr. 300.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 21 LE; 292 CP; 1, 18, 28, 31 e 55 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune di __________ uguale importo a titolo di ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________; |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria