Incarto n.
52.99.00032

Lugano

1° marzo 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 26 gennaio 1999 del

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 12 gennaio 1999, no. 9895/97, del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa 15 dicembre 1997 presentata da __________, __________, __________, __________ e __________ contro la risoluzione 27 novembre 1997 del municipio di __________ che richiedeva la riscossione di una tassa iniziale di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile per due ulteriori appartamenti, al mapp. no. __________ del comune di __________;

 

 

preso atto che in data 16 febbraio 1999 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Il comune di __________ verserà ai resistenti l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario