Incarto n.
52.99.00034

Lugano

26 luglio 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 gennaio 1999 di

 

 

 

__________

____________________

tutti rappr. da: dott. iur. __________

 

 

 

 

 

per denegata o ritardata giustizia del Consiglio di Stato;

 

 

 

preso atto che nelle more del procedimento il Consiglio di Stato, con decisione 16 marzo 1999, no. __________, ha fatto ordine, al Municipio di __________ di dare avvio ad una variante di piano regolatore, relativa alla particella __________, entro e non oltre la fine del mese di marzo;

 

 

considerato pertanto che con la succitata decisione il ricorso è divenuto privo d’oggetto;

 

 

ritenuto nondimeno che i ricorrenti hanno dovuto adire il Tribunale cantonale amministrativo per soddisfare la loro richiesta, si giustifica la corresponsione di un’indennità per ripetibili;

 

 

che, data la chiara sussistenza di simile diritto, non si giustifica nemmeno di verificare se la competenza a decidere il gravame 29 gennaio 1999 spettasse a questo Tribunale oppure al Tribunale della pianificazione del territorio;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Lo Stato del Canton Ticino rifonderà ai ricorrenti l’importo di fr. 300.-- quale indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario