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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 29 gennaio 1999 di
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__________ ____________________ tutti rappr. da: dott. iur. __________
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per denegata o ritardata giustizia del Consiglio di Stato; |
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preso atto che nelle more del procedimento il Consiglio di Stato, con decisione 16 marzo 1999, no. __________, ha fatto ordine, al Municipio di __________ di dare avvio ad una variante di piano regolatore, relativa alla particella __________, entro e non oltre la fine del mese di marzo;
considerato pertanto che con la succitata decisione il ricorso è divenuto privo d’oggetto;
ritenuto nondimeno che i ricorrenti hanno dovuto adire il Tribunale cantonale amministrativo per soddisfare la loro richiesta, si giustifica la corresponsione di un’indennità per ripetibili;
che, data la chiara sussistenza di simile diritto, non si giustifica nemmeno di verificare se la competenza a decidere il gravame 29 gennaio 1999 spettasse a questo Tribunale oppure al Tribunale della pianificazione del territorio;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà ai ricorrenti l’importo di fr. 300.-- quale indennità per ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario