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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi a) 5 febbraio e b) 10 febbraio 1999 di
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__________ patrocinati da: avv. __________
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contro |
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le decisioni:
a) 20 gennaio 1999, no. 165, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 ottobre 1998 degli insorgenti per denegata giustizia nei confronti del municipio di __________;
b) 26 gennaio 1999, no. 343, del Consiglio di Stato che respinge il ricorso 14 ottobre 1998 interposto dagli insorgenti contro la decisione 2 ottobre 1998 del municipio di __________ che nega loro la licenza edilizia per la costruzione di una soletta sporgente al mappale __________ RF di __________; |
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 21 settembre 1999 i ricorrenti hanno reso edotto le parti di aver inoltrato una nuova domanda di costruzione per la sistemazione del loro fondo;
ritenuto che le cause sono state pertanto tenute tacitamente in sospeso in attesa dell'esito della nuova procedura;
preso atto che il 21 giugno 2000, il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo che è stata rilasciata la licenza edilizia di cui sopra e che visto l'esito chiede pertanto, con l'accordo di tutte le parti, lo stralcio delle procedure senza prelievo di tasse e spese e senza assegnazione di ripetibili;
considerato che i ricorsi sono così divenuti privi d'oggetto;
decreta:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli poiché divenuti privi d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario