Incarto n.
52.1999.00046

Lugano

22 dicembre 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di

 

 

 

____________________patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 gennaio 1999, no. 141 del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 4 giugno 1998 rilasciata loro dal municipio di __________ per la costruzione di un muro di cinta con terrapieno sulla part. no. __________ RFD;

 

 

preso atto che in occasione del sopralluogo 16 dicembre 1999, dopo discussione, su proposta del giudice delegato le parti sono addivenuti alla seguente transazione:

 

" 1.  L'altezza del muro di cinta verrà limitata a m 1.00 dal livello del tetto dell'autorimessa (sostituzione dei tubi posati attualmente).

 

  2.  Nell'angolo S-W verrà realizzata una vasca larga 2 metri ed alta 50 cm (cfr. planimetria allegata) ripiena di terra vegetale nella quale verranno messi a dimora arbusti di basso fusto (tipo azalea).

 

  3.  Sul fronte dell'autorimessa verso la strada verrà posata una ringhiera alta al massimo metri 1.00.

 

  4.  Nella parte a monte il muro potrà avere l'altezza di metri 2.50 (come a progetto).

 

  5.  Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dai ruoli come alla presente transazione senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.".

 

 

ritenuto che le parti hanno accettato la transazione seduta stante;

 

 

decreta:

 

                                   1.   Il ricorso è evaso conformemente alla transazione di cui ai considerandi.

                                         §    La licenza edilizia è modificata di conseguenza .

                                         §§ La decisione 20 gennaio 1999, no 141, del Consiglio di Stato è annullata.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario