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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 8 febbraio 1999 di
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____________________patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 20 gennaio 1999, no. 141 del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 4 giugno 1998 rilasciata loro dal municipio di __________ per la costruzione di un muro di cinta con terrapieno sulla part. no. __________ RFD; |
preso atto che in occasione del sopralluogo 16 dicembre 1999, dopo discussione, su proposta del giudice delegato le parti sono addivenuti alla seguente transazione:
" 1. L'altezza del muro di cinta verrà limitata a m 1.00 dal livello del tetto dell'autorimessa (sostituzione dei tubi posati attualmente).
2. Nell'angolo S-W verrà realizzata una vasca larga 2 metri ed alta 50 cm (cfr. planimetria allegata) ripiena di terra vegetale nella quale verranno messi a dimora arbusti di basso fusto (tipo azalea).
3. Sul fronte dell'autorimessa verso la strada verrà posata una ringhiera alta al massimo metri 1.00.
4. Nella parte a monte il muro potrà avere l'altezza di metri 2.50 (come a progetto).
5. Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà il ricorso dai ruoli come alla presente transazione senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.".
ritenuto che le parti hanno accettato la transazione seduta stante;
decreta:
1. Il ricorso è evaso conformemente alla transazione di cui ai considerandi.
§ La licenza edilizia è modificata di conseguenza .
§§ La decisione 20 gennaio 1999, no 141, del Consiglio di Stato è annullata.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario