Incarto n.
52.99.00060

 

Lugano

30 marzo 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

§composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  16 febbraio 1999 di

 

 

 

__________ patrocinati da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 gennaio 1999, no. 324, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 ottobre 1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di allargare la porta del piano cantina della loro casa d'abitazione (part. no. __________ RFD di __________);

 

 

viste le risposte:

-    3 marzo 1999 del municipio di __________;

-    3 marzo 1999 del Consiglio di Stato, Bellinzona;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 4 agosto 1998 il municipio di __________ ha autorizzato i ricorrenti __________ e __________ a ristrutturare una casa d'abitazione monofamiliare situata nella zona del nucleo di __________ (part. n. __________ RF; zona NC1);

 

 

che il 30 settembre 1998 i ricorrenti hanno chiesto il permesso di allargare la porta del piano cantina da m 1.60 a m 3.54, lasciando invariata l'altezza di m 2.10, in modo da permettere ai veicoli di accedere allo scantinato e sostarvi;

 

 

che con decisione 28 ottobre 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con gli art. 54 cpv. 3 e 53 cpv. 3 NAPR, che impongono di strutturare le aperture secondo moduli verticali e vietano la formazione di aperture per autorimesse;

 

 

che con giudizio 26 gennaio 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;

 

 

che il Governo ha anzitutto ritenuto che trattandosi dell'allargamento di un'apertura esistente e non della formazione di una nuova apertura, l'intervento non disattendesse il divieto di formare aperture per autorimesse sancito delle NAPR;

 

 

che il Consiglio di Stato ha nondimeno confermato il diniego della licenza, ritenendo che l'allargamento della porta esistente si ponesse comunque in contrasto con l'obbligo di configurare le aperture secondo moduli verticali sancito dalle NAPR succitate;

 

 

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

 

 

che i ricorrenti sostengono che l'allargamento sarebbe necessario per porre la porta della cantina in simmetria con le aperture sovrastanti; aggiungono inoltre che negando la concessione di una deroga analoga a quella accordata per la formazione di ampie finestre vetrate al secondo piano il municipio sarebbe incorso in un arbitrio;

 

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), con succinta motivazione siccome palesemente infondato;

 

 

che gli art. 53 cpv. 3 e 54 cpv. 3 NAPR di __________ pacificamente applicabili alla fattispecie vietano espressamente la formazione di aperture per autorimesse,

 

 

che il divieto in questione non è che una conseguenza diretta dell'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali sancito dalle medesime disposizioni;

 

 

che l'allargamento previsto serve a permettere l'accesso dei veicoli al piano cantina, in modo da poterveli anche stazionare;

 

 

che l'apertura in oggetto è quindi assimilabile a quella di un'autorimessa;

 

 

che già per questo motivo non può essere autorizzata;


che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, è del tutto irrilevante che l'apertura venga realizzata attraverso l'allargamento di una porta esistente; la norma in esame vieta la formazione di aperture per autorimesse, indipendentemente dal fatto che vengano realizzate ex novo o mediante la trasformazione (allargamento) di aperture esistenti;

 

 

che l'intervento si pone anche in contrasto stridente con l'obbligo di strutturare le aperture secondo moduli verticali;

 

 

che le esigenze estetiche protestate dai ricorrenti possono essere soddisfatte altrimenti, spostando semplicemente la porta in modo da metterla in simmetria con l'asse della facciata e con le finestre sovrastanti;

 

 

che nulla giustifica la concessione di una deroga; la situazione della porta della cantina non presenta alcunché di eccezionale;

 

 

che dalla licenza accordata per formare ampie vetrate al primo piano i ricorrenti non possono dedurre alcunché in loro favore; la situazione della porta in esame è diversa da quella delle finestre del primo piano;

 

 

che, stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando ai ricorrenti le spese e la tassa di giustizia;

 

 

 

visti gli art. 21 LE; 53, 54 NAPR di Melide; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Spese e tassa di giustizia di fr. 400.-- a carico dei ricorrenti in solido.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario