Incarto n.
52.99.00094

 

Lugano

25 agosto 1999

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  31 marzo 1999 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 marzo 1999 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC);

 

 

vista la risposta 14 aprile 1999 della CV-LEPIC;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il 16 marzo 1999 il municipio di __________ ha segnalato alla CV-LEPIC che l’impresa di costruzioni del ricorrente __________ aveva iniziato lavori di costruzione di una casa d'abitazione unifamiliare sulla part. n. __________ RFD;

 

 

che il 17 marzo 1999 la CV-LEPIC ha intimato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per aver avviato lavori di costruzione con costi preventivabili superiori a 30’000.- fr. senza che la sua impresa fosse iscritta all’albo delle imprese di costruzione;

 

 

che con decisione dello stesso giorno la CV-LEPIC ha ordinato in via provvisionale al ricorrente di sospendere immediatamente i lavori avviati sulla part. n. __________ RFD, con la comminatoria dell'art. 292 CPS;

 

 

che il 31 marzo 1999 __________, titolare dell'impresa, ha introdotto un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non aver iniziato alcun lavoro e chiedendo pertanto lo stralcio del rapporto di contravvenzione;

 

 

che la CV LEPIC ha chiesto il rigetto dell’impugnativa nella misura in cui fosse risultata ricevibile;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 15 LEPIC;

 

 

                                         che la legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è di per sé data;

 

 

                                         che il ricorso è tempestivo (art. 46 PAmm);

 

 

che oggetto dell’impugnativa è unicamente il rapporto di contravvenzione, di cui l’insorgente chiede lo stralcio;

 

 

che il ricorso non è rivolto contro l’ordine di sospensione dei lavori, che per esplicita dichiarazione del ricorrente non toccherebbe suoi legittimi interessi;

 

 

che, a dispetto della sua natura contravvenzionale, il procedimento non è retto dalla LPContr, ma dalla PAmm (art. 17 cpv. 1 LEPIC);

 

 

                                         che secondo l’art. 44 PAmm le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate solo se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 44 PAmm, N. 2 b);

 

 

                                         che l’avviso di contravvenzione è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità titolare dell’azione penale instaura un rapporto processuale con un indiziato di reato, informandolo dell’apertura di un procedimento contravvenzionale a suo carico ed offrendogli la possibilità di giustificarsi dagli addebiti che gli vengono rivolti;

 

 

                                         che, nella misura in cui si voglia riconoscere a tale provvedimento indole di decisione processuale, volta ad attribuire al prevenuto qualità di parte, si deve negarne l’impugnabilità;

 

 

che tale atto, di natura incidentale, siccome funzionale al procedimento, è infatti del tutto insuscettibile di procurare all’insorgen-te un danno non altrimenti riparabile;

 

 

che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;

 

 

che la tassa di giustizia è a carico dell’insorgente;

 

 

visti gli art. 15, 16 LEPIC, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario