Incarto n.
52.2000.00141

 

Lugano

20 giugno 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

assistito dal

segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2000 della

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                  A.   Il 24 maggio 2000 la __________, ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 10 maggio 2000, no. 261/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni.

Al ricorso non era allegata la decisione impugnata.

 

 

                                  B.   Il 25 maggio 2000 questo Tribunale ha scritto alla ricorrente quanto segue:

 

" Al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative.

Richiamato l'art. 9 della legge citata, le assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Dipartimento del territorio, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. "

 

 

                                  C.   Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuosamente.

 

 

                                  D.   La LPAmm all'art. 46 cpv. 3 obbliga la ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessata con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità.

 

 

                                  E.   Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato.

La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmm.).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 100.-- è a carico della ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario