Incarto n.
52.2000.00199

 

Lugano

14 agosto 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  16 agosto 2000 di

 

 

 

__________

rappr. da: dr.iur. h.c. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 27 giugno 2000 (no. 2656) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 20 settembre 1999 rilasciata dal municipio di __________ per la costruzione di una sala multiuso e una palestra ai mapp. __________, __________ e __________ di quel comune;

 

 

viste le risposte:

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

-    19 settembre 2000 del municipio di __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                  A.   Nel 1988, a seguito di una divisione ereditaria, __________ è diventata proprietaria unica della part. no __________ RFD di __________, un fondo parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a sud della zona del nucleo tradizionale del paese.

 

 

                                  B.   In data 6 aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________ e __________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà __________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a carattere medio.

La successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca. della part. __________, unitamente ai contigui mapp. __________, __________ e __________, sono rimasti colpiti dal vincolo AP-EP in vista della realizzazione di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona R3b malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito hanno ritirato il loro gravame.

 

 

                                  C.   Nel 1976 il comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e destinando il resto del terreno a parco.

Nel 1990, a seguito di un procedimento di espropriazione materiale poi completato in via formale, ha acquisito la part. __________.

Quanto al mapp. __________, l'11 maggio 1988 gli eredi __________ hanno promosso una causa risarcitoria contro il comune di __________ che si è conclusa nel 1995 con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA 12.12.1994 e STF 6.6.1995). Soluto l'indennizzo fissato dal Tribunale federale, nel maggio del 1998 il comune di __________ ha avviato un procedimento davanti al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. __________ inclusi in zona AP-EP e già espropriati in via materiale. La procedura è tuttora pendente davanti a questo Tribunale a seguito del ricorso presentato dall'espropriata avverso la decisione con la quale il Tribunale di espropriazione ha respinto la sua opposizione all'esproprio e la domanda di modifica dei piani, da un lato, e concesso all'ente pubblico l'anticipata immissione in possesso di una porzione di ca. 7'250 mq del fondo espropriato, dall'altro.

 

 

                                  D.   Nel frattempo il municipio di __________ aveva commissionato all'arch. __________ un piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________. Lo studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo, norme d'attuazione e un progetto indicativo - propone di suddividere l'edificazione del comparto in tre tappe, e meglio:

I. tappa: palestra, sala multiuso, spazi esterni e posteggi;

II. tappa: scuola elementare e spazi esterni complementari;

III. tappa: centro civico-culturale con biblioteca, sala d'esposizione, ecc.

Votati i crediti necessari per la progettazione prima e la realizzazione poi della prima tappa, il 23 agosto 1999 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di costruire sui mapp. __________, __________ e __________ una sala multiuso e una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio alberati. La sostanza dell'opera verrebbe eretta sulla porzione orientale del mapp. __________. Sarebbe formata da due parallelepipedi (sala: ml 8.90 x 41.40, altezza massima ml 5.30; palestra: ml 20.90 x 38, altezza massima ml 4.90) disposti a "L" nei quali troverebbero accoglienza, sviluppate su due livelli (di cui uno interrato), tutte le strutture previste dalla fase iniziale del piano di indirizzo __________. Gli edifici si affaccerebbero su una piazza aperta verso O, uniti da un ampio porticato destinato a fungere pure da spazio di mediazione tra l'esterno e i contenuti del centro. Alle spalle del complesso, in corrispondenza del mapp. __________, verrebbe creato un posteggio per 53 autovetture e 56 moto-cicli direttamente collegato con via __________. L'accesso dal nucleo del paese sarebbe invece assicurato da un lungo viale pedonale alberato, predisposto tra la Chiesa e la piazza della nuova infrastruttura pubblica.

Alla domanda si è opposta __________, contestando l'intervento in particolare dal profilo della sua compatibilità con gli scopi per i quali era stato istituito a suo tempo il vincolo AP-EP ed avviato il procedimento di esproprio formale della sua proprietà. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, in data 20 settembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dall'opponente.

 

 

                                  E.   Con giudizio 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________. Narrati i fatti e ripresi in diritto alcuni considerandi di sentenze emanate in passato da questo Tribunale e dal TPT, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso che la licenza impugnata violasse il diritto. Le opere dedotte in edificazione rispecchierebbero la destinazione sancita dal PR in vigore e rispetterebbero i vincoli edificatori del tutto sufficienti previsti dalla sue norme di attuazione.

 

 

                                  F.   Avverso il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alla controversa licenza sulla scorta delle argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza. Ricordate le utilizzazioni previste dal PR in località __________ ed i contenuti dell'art. 44 NAPR disciplinante l'edificazione nelle zone AP-EP, la ricorrente annota innanzi tutto che lo strumento pianificatorio locale non fornisce alcuna indicazione circa l'ubicazione, l'estensione e il volume delle costruzioni pubbliche da realizzare in quel comparto territoriale. La costruzione di una palestra e di una sala per le società non è neppure contemplata dal PR, per cui il permesso andrebbe annullato sia per l'indeterminatezza delle disposizioni pianificatorie su cui si fonda, sia per la non conformità delle opere previste con le disposizioni del piano regolatore. Il progetto ossequia invero i contenuti del piano d'indirizzo elaborato dall'arch. __________, ma tale documento contrasta con le previsioni del PR e non è mai stato approvato secondo la procedura indicata dalla LALPT. La ricorrente eccepisce indi una violazione delle distanze dalla strada SR 8.5. D'altro canto, a suo dire, il comportamento dell'autorità comunale sarebbe ambiguo e contraddittorio, oltre che in palese contrasto con le regole della buona fede. Il Consiglio di Stato non si è pronunciato su questo argomento, violando il diritto di essere sentito. L'insorgente rileva infine che l'autorità ha omesso di valutare non solo l'intensità delle immissioni foniche generate dalle opere autorizzate e le misure per contenerle, ma anche l'impatto ambientale provocato dall'insieme delle utilizzazioni previste dal PR.

 

 

                                  G.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, a mente del quale l'impugnativa sarebbe addirittura irricevibile per carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Delle argomentazioni addotte dall'ente pubblico si dirà, per quanto necessario, in appresso.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pacificamente data dall'art. 21 LE.

 

                                         1.2. Per vedersi riconoscere la potestà ricorsuale ai sensi degli art. 7, 21 LE e 43 PAmm, __________ deve dimostrare di appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, tale da distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. La ricorrente deve essere inoltre portatrice di un interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del giudizio impugnato per il pregiudizio che gli arreca e che il gravame intende rimuovere. Deve, insomma, dimostrare di essere toccata dalla decisione impugnata in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e di trovarsi in una situazione degna di considerazione con l'oggetto della lite. Non occorre che invochi la lesione di una norma che tutela i diritti individuali o soggettivi. La compromissione di un interesse di mero fatto è sufficiente (DTF 121 II 173 seg., 120 Ib 59, 387; RDAT II-1992 N. 58; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 LE, n. 2 seg.).

                                         In concreto, __________ è proprietaria sia del sedime sul quale dovrebbe sorgere il fulcro dell'opera, sia del terreno edificabile ivi adiacente. Con ogni evidenza essa è intervenuta nella procedura di rilascio della licenza edilizia per difendere il proprio patrimonio immobiliare, confidando che il favorevole concatenamento di diversi avvenimenti possa in un modo o nell'altro indurre il comune a rinunciare, o quanto meno a ridurre nello spazio, l'espropriazione formale promossa a carico del suo fondo. Questo comportamento, per certi versi incoerente rispetto ai processi che essa stessa ha portato a compimento per ottenere dal comune di __________ il pagamento di un'indennità di espropriazione materiale, non consente di negarle la legittimazione ricorsuale, ove appena si considerino gli interessi di mera natura personale che la inducono ad avversare con ogni mezzo la costruzione delle opere comunali, così come la pianificazione e l'esproprio che stanno a monte dell'edificazione. È ben vero - come annota il resistente - che le censure addotte nell'ambito del presente procedimento sembrano mirare alla tutela di interessi pubblici piuttosto che privati. È altrettanto vero tuttavia che le opere volute dal comune, destinate ad una sfera di utenti verosimilmente vasta, sono suscettibili di avere un impatto tutt'altro che trascurabile sulle proprietà vicine. In siffatte circostanze, l'insorgente ha un interesse innegabile all'eventuale annullamento della pronunzia governativa. La relazione che può vantare con l'oggetto dell'attuale contestazione è sufficientemente intensa per riconoscerle la legittimazione a ricorrere.

 

1.3. Il ricorso, tempestivo e correttamente motivato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e data la natura delle questioni sollevate può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. L'assunzione delle prove genericamente richiamate nel gravame non appare infatti suscettibile di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm)

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re B. e llcc; RDAT II-1994 N. 56; ZBl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).

 

2.2. I fondi dedotti in edificazione si trovano dal 1973 in zona AP-EP. La loro inclusione in questa specifica zona risulta infatti chiaramente da tutti i documenti pianificatori agli atti e d'altronde tale circostanza non è neppure controversa. Stando così le cose e ritenuta la destinazione pubblica delle opere avversate non v'è dubbio che sotto questo specifico aspetto la licenza ossequi il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT (Ruch, Kommentar RPG, N. 79 ad art. 22).

 

 

                                   3.   La ricorrente ritiene nondimeno che le opere dedotte in licenza non corrispondono a quelle previste nel piano di utilizzazione in vigore. A torto. Il piano delle zone del PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988 prevede che nella zona AP-EP in località __________ vengano insediati un posteggio, una nuova chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e ulteriori altri servizi, in aggiunta alle infrastrutture già esistenti (chiesa, casa parrocchiale, cimitero, casa dei bambini, parco giochi, giardino pubblico). Ancorché in parte approssimative, simili prospettive edificatorie si avverano del tutto corrette e legittime nella misura in cui indicano con sufficiente chiarezza il fine perseguito dalla creazione della zona AP-EP (DTF 113 Ia 464). D'altra parte, se nel piano delle zone i fondi gravati dal vincolo EP in località __________ appaiono riservati per gli scopi appena citati, in altri atti pianificatori vengono destinati alla realizzazione di opere definite con ancor maggiore precisione. Nel rapporto di pianificazione del PR 88 si accenna in particolare alla costruzione di una palestra, di sale riunioni e esposizioni, di una biblioteca e di rifugi di protezione civile (cfr. p. 19). Parimenti nella relazione tecnico-economica (p. 13), che è atto ufficiale e che all'epoca della sua approvazione era addirittura parte integrante del PR giusta l'art. 17 LE 1973. Le opere progettate dal comune (sala multiuso e palestra) corrispondono quindi a quelle contemplate e sancite dal PR. Quand'anche così non fosse, la discrepanza sarebbe sottile e non darebbe adito a censure di pregio, atteso che il TF - in due casi ticinesi - ha già avuto modo di confermare la legittimità di operazioni volte alla realizzazione di un edificio di interesse pubblico che non corrispondeva più esattamente a quello previsto in origine dal PR (STF 26 maggio 2000 in re D. c. comune di __________; DTF 121 II 305, RDAT I-1996 N. 45).

 

 

                                   4.   L'insorgente sostiene inoltre che il PR non stabilisce con la necessaria precisione i parametri edificatori applicabili alla zona AP __________.

 

4.1. Giusta l'art. 75 Cost., la Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai cantoni ed è volta ad un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio mediante l'allestimento di piani direttori e piani di utilizzazione. Siffatti strumenti di pianificazione, unitamente alle procedure di rilascio dei permessi di costruzione, devono essere strettamente correlati e formare un tutt'uno armonioso nel quale ogni elemento adempie una funzione specifica. I piani di utilizzazione hanno carattere vincolante (art. 14 ss. LPT) e vanno elaborati nell'ambito di un processo che garantisca protezione giuridica (art. 33 ss. LPT) e partecipazione della popolazione (art. 4 LPT), soppesando accuratamente gli interessi in gioco (art. 1 cpv. 1 seconda frase e 2 cpv. 1 LPT) e rispettando le indicazioni contenute nei piani direttori (art. 6 ss. e 26 cpv. 2 LPT). La procedura di rilascio di un permesso di costruzione serve a verificare se edifici e impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione (art. 22 LPT); deve assicurare il rispetto del piano, ma non può sostituirsi ad esso creando delle misure di pianificazione indipendenti che possano sfuggire alla protezione giuridica ed alla partecipazione della popolazione sancite dalla LPT. L'art. 14 LPT impone ai cantoni di disciplinare l'uso ammissibile del suolo mediante piani di utilizzazione. L'art. 29 cpv. 1 LALPT, dal canto suo, obbliga i comuni a stabilire, attraverso apposite norme di attuazione "le regole generali sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo" (lett. a), rispettivamente "le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche" (lett. b). Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi vale anche per le zone AP-EP, il legislatore cantonale ha inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 della LE 1973. In sostanza, si è inteso impedire che norme vaghe ed indeterminate si traducessero in un'inammissibile delega di competenze pianificatorie al municipio, rispettivamente in un altrettanto inammissibile rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio alla procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 cons. 5; RDAT I-1996 N. 26 e rinvii).

 

4.2. Secondo l'art. 44 NAPR di __________, nelle zone AP-EP sono ammesse solo le costruzioni a carattere pubblico quali scuole, case dei bambini, uffici amministrativi, attrezzature sportive, la formazione di piazze pubbliche, ecc. Per le distanze verso fondi privati fanno stato le norme dell'art. 9.2. La costruzione - precisa inoltre il disposto - deve inserirsi armoniosamente e correttamente con le zone circostanti.

 

 

Il PR vigente di __________ è stato approvato dal Consiglio di Stato ed è entrato in vigore il 12 aprile 1988. Esso non soggiace pertanto all'obbligo sancito all'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, in vigore dal 13 novembre 1990, di stabilire i parametri edilizi per le zone AP-EP (cfr., da ultimo, STA inedita 15 luglio 1996 in re T. e F. F., consid. 4.3. relativamente al PR 1977 di Bellinzona; inoltre RDAT I-1996 n. 26). In assenza della necessità di ossequiare di tale imposizione, in passato la giurisprudenza del Tribunale amministrativo, nel solco di quella di altri Cantoni, aveva considerato legittime persino disposizioni di PR di contenuto vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il compito di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili alle zone AP-EP: benché imprecise queste disposizioni, adottate prima dell'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, avevano retto alla critica perché contenevano comunque almeno un generico rinvio alle norme applicabili alle zone limitrofe o alle disposizioni generali di PR (cfr. riassuntivamente RDAT I-1996 n. 26, ove il Tribunale si è posto il quesito, poi lasciato irrisolto, circa la legittimità di questa prassi).

 

In concreto, l'art. 44 NAPR fornisce due indicazioni per la costruzione di edifici di interesse pubblico nelle zone all'uopo predisposte sul territorio comunale. La prima è riferita alle distanze minime che i manufatti devono mantenere dai confini di un fondo privato. La seconda è rapportata all'esigenza di inserire validamente le costruzioni nel contesto ambientale esistente. Una simile prescrizione estetica mira ad ottenere un effetto favorevole sul quadro del paesaggio ed ha carattere positivo. Indirettamente, impone che le dimensioni, le altezze e l'ingombro in genere degli edifici pubblici restino contenuti entro limiti che consentano loro di inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante. Al di là dell'applicabilità diretta, certa e meccanica delle prescrizioni sulle distanze dal confine, la formulazione del vincolo estetico in chiave positiva limita pertanto in misura importante il potere di apprezzamento di cui l'autorità comunale deve pur disporre ai fini della concretizzazione dei più disparati interventi edilizi volti a soddisfare i bisogni collettivi. Ne discende, di riflesso, la possibilità effettiva, per le autorità di ricorso, di verificare la legittimità delle scelte operate dall'autorità locale, qualora fossero contestate dai vicini: è quanto, del resto, è già stato fatto alcuni anni orsono, proprio con riferimento all'art. 44 NAPR, in relazione alla costruzione della casa per anziani consortile, al mapp. __________ di __________, avallata con sentenza 21 dicembre 1988 del Tribunale federale (pubbl. in RDAT 1989 n. 90; cfr. per un caso analogo, anche per quanto concerneva la regolamentazione applicabile, la DTF 20 febbraio 1991 riguardante la costruzione di una casa per anziani a __________, pubbl. in RDAT I-1992 n. 25).

 

L'art. 44 NAPR permette pertanto, alla fin fine, di disporre - direttamente (distanze) o indirettamente - di un quadro normativo abbastanza completo, ancorché formulato in termini generici, circa i parametri edificatori essenziali ammissibili nelle zone AP-EP. Non può invece essere ritenuta norma vaga ed indeterminata, di dubbia legalità: non mette quindi conto di riesaminare, in questa sede, il fondamento della prassi tollerante adottata in passato, in quest'ambito, dal Tribunale.

 

4.3. Anche questa censura dev'essere respinta.

 

 

                                   5.   L'insorgente eccepisce indi una violazione della distanza dalla strada di PR SR 8.5, di m 4 dal ciglio stradale (art. 9.5.2. NAPR). A ragione. Il problema, che concerne la sala multiuso, progettata a poco più di 2 m dal ciglio stradale, è noto anche al municipio, il quale - in ossequio al principio della proporzionalità - chiede di subordinare semplicemente il rilascio della licenza edilizia all'onere di arretrare ulteriormente la palestra (recte: sala multiuso) onde soddisfare la distanza prescritta (cfr. risposta 19 settembre 2000, pag. 17). Tale richiesta può essere accolta. L'illegalità riscontrata può infatti essere agevolmente sanata disponendo, quale onere accessorio alla licenza edilizia, l'obbligo di arretrare la sala multiuso in modo da ossequiare la distanza di m 4 dal ciglio della strada di PR SR 8.5. Alcuni posteggi annessi alle costruzioni, che non soggiacciono all'obbligo di arretramento (Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 25 LE n. 1030), sconfinano invece sul tracciato della SR 8.5.. E' pertanto necessario disporre, quale onere accessorio alla licenza edilizia, l'obbligo di eliminare i due posteggi progettati parzialmente sul sedime stradale. Alla luce delle considerazioni che verranno svolte al consid. 7 che segue, l'imposizione di tali oneri dev'essere tuttavia differita al momento del rilascio della licenza edilizia.

 

 

                                   6.   L'insorgente denuncia in seguito il comportamento dell'autorità comunale, in palese contrasto con le regole della buona fede: denuncia sulla quale il Consiglio di Stato non ha però preso posizione. Intanto, l'omissione del Governo di pronunciarsi su questa censura viene sanata dal suo esame da parte del Tribunale. Ad ogni buon conto, la censura di violazione del principio della buona fede non ha alcuna rilevanza, in concreto, ai fini della decisione circa l'esame di conformità dell'avversato progetto con il diritto edilizio e pianificatorio (cfr. art. 2 LE).

 

 

                                   7.   L'insorgente rileva infine che l'autorità ha omesso di valutare non solo l'intensità delle immissioni foniche generate dalle opere autorizzate e le misure per contenerle, ma anche l'impatto provocato dall'insieme delle utilizzazioni previste dal PR. A dispetto di quanto obietta il municipio, la censura, ancorché sollevata per la prima volta in questa sede, appare ricevibile (cfr. GAT n. 484).

 

7.1. L'avversato progetto prevede la realizzazione di una sala multiuso e di una palestra, disposti a "L", uniti da un porticato ed affacciati su di una piazza. Alle spalle degli edifici è prevista la costruzione di un posteggio per 53 autovetture (ridotti a 51 giusta il consid. 5) e 56 moto-cicli. Ci si trova pertanto di fronte ad un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb, atto a provocare degli effetti sull'ambiente sottoforma di rumore e inquinamento atmosferico giusta l'art. 7 cpv. 1 LPAmb (cfr. inoltre art. 2 cpv. 1 OIF e art. 2 cpv. 1 lett. a rispettivamente, per il posteggio esterno, cpv. 3 OIAt). La sua edificazione ed il suo esercizio soggiacciono pertanto indiscutibilmente all'ossequio della legislazione federale sulla tutela dell'ambiente. Contrariamente a quanto crede la ricorrente, la possibile estensione futura del progetto (II. e III. tappa del piano di indirizzo) non può invece essere inclusa in questo esame, poiché non è oggetto di domanda di licenza.

 

 

7.2. Secondo la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb stessa (art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. riassuntivamente STA 17 dicembre 1997 in re E. e R. F.-H., consid. 3.1., pubbl. in RDAT II-1998 N. 54, STA 27 aprile 1995 in re Eredi C. P., consid. 3.1. pubbl. in RDAT II-1995 N. 68; STA 13 luglio 1993 in re CCMV e comune di __________, consid. 2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67; inoltre RDAT I-1996 N. 62 consid. 2c; I-1999 n. 66 consid. 2). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8 LPAmb).

 

7.3. Nel concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità competente ad applicare la legislazione ambientale, ovvero quella cantonale (art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE ed allegato 1 al RLE), ha richiamato genericamente l'obbligo di ossequio della LPAmb e delle relative ordinanze. Per quanto concerne l'inquinamento atmosferico, oltre ad invocare la necessità di rispetto dell'OIAt, ha chiesto al comune di produrre, prima dell'installazione, i dati tecnici della caldaia e imposto il rispetto delle raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini. In merito all'inquinamento fonico, oltre all'obbligo di rispettare l'OIF, il dipartimento ha implicitamente ricordato la strategia a due tempi sancita all'art. 11 LPAmb, specificando inoltre l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41 OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. Ha inoltre imposto l'isolamento acustico degli elementi edili e degli impianti tecnici giusta gli art. 32 seg. OIF e relativo rinvio alla norma SIA 181. Ha infine assoggettato ad ulteriore permesso l'utilizzazione della sala multiuso per concerti o manifestazioni musicali.

 

In buona sostanza l'avviso del dipartimento del territorio si limita ad illustrare la legislazione ambientale applicabile alla domanda di costruzione in esame e che quest'ultima dovrebbe pertanto ossequiare. Non procede anche ad una effettiva, puntuale verifica circa la conformità di quest'ultima con la LPAmb e le relative ordinanze di applicazione. Se si escludono gli effetti sull'aria dell'impianto di riscaldamento e l'imposizione dell'obbligo dell'isolamento acustico degli elementi edili e degli impianti tecnici, dall'esame degli atti non risulta che sia stata effettuata una verifica della compatibilità con le esigenze ecologiche dell'impianto in discussione, né sotto il profilo dell'inquinamento fonico, né sotto quello della polluzione atmosferica. Non sono in particolare stati valutati, mediante debita prognosi, il rumore e le emissioni di sostanze inquinanti che la messa in esercizio degli edifici pubblici in rassegna e degli annessi posteggi provocheranno (soprattutto) sulle adiacenze, sia direttamente - ovvero mediante l'utilizzazione degli edifici, degli annessi spazi aperti e dei parcheggi - sia attraverso il traffico generato lungo le strade di accesso. La circostanza secondo cui l'istante non aveva fornito a questo riguardo praticamente nessuna informazione non sollevava certo il dipartimento dallo svolgimento delle necessarie indagini, volte a permettere l'esame del progetto alla luce della legislazione ambientale, sollecitando se del caso, in primo luogo, al comune resistente la presentazione di una valutazione preventiva del rumore e delle emissioni di sostanze inquinanti giusta l'art. 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb e adottando in secondo luogo, laddove necessario, delle adeguate prescrizioni volte a contenere le emissioni giusta gli art. 11 seg. LPAmb. Ancor meno la riscontrata mancanza di informazioni permetteva al dipartimento di ritenere l'avversato progetto conforme alla citata legislazione.

 

7.4. Le carenze appena descritte precludono la possibilità di procedere ad una debita verifica circa la conformità dell'avversato intervento edilizio con la legislazione di protezione dell'ambiente. La risoluzione governativa impugnata deve pertanto essere annullata, insieme con la licenza edilizia, e gli atti ritornati al dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso, includente l'esame della compatibilità con la legislazione ambientale del progetto edilizio in discussione, dopo aver eseguito i necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

 

 

                                   8.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________, intervenuto in lite a tutela di interessi propri (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a versare all'insorgente un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 75 Cost.; 2, 14, 22 LPT; 29, 67 LALPT; 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb, 21 LE; 9, 44 NAPR di __________; 18, 28, 31, 43, 46, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                     

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Sono di conseguenza annullate la decisione 27 giugno 2000

(no. 2656) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 20 set-

tembre 1999 rilasciata dal municipio al comune di __________ per l'edificazione di una palestra e una sala multiuso;

          §§. Gli atti sono retrocessi al dipartimento del territorio affinché

emetta un nuovo avviso sulla domanda di costruzione, pre-

vio esperimento della necessaria istruttoria.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico del comune di __________, il quale è altresì tenuto a rifondere alla ricorrente identico importo per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario