Incarto n.
52.2000.00209

 

Lugano

31 ottobre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 8 settembre 2000 della

 

 

 

__________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

il bando di concorso 22 agosto 2000 indetto dal Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni per le opere da impresario costruttore relative alle opere complementari per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione acque __________ a __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                         che dopo vicissitudini che non occorre rievocare con risoluzione __________ pubblicata sul FUC no. __________ del giorno seguente, il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (in seguito: CDAM) ha indetto un pubblico concorso per l'assegnazione delle opere da impresario costruttore relative alle opere complementari (fase 2) per l'ottimizzazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione di __________, situato in località __________;

 

 

che la summenzionata decisione precisava che "il concorso è sottoposto alla legge sugli appalti del 12 settembre 1978 e successive modifiche e norme integrative";

 

 

che contro tale risoluzione è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, chiedendone l'annullamento; a suo dire sarebbe applicabile il CIAP e non la legge sugli appalti, ritenuto che le opere oggetto del bando di concorso costituiscono una continuazione dei lotti 1-5 già messi a concorso da parte del CDAM per un valore globale superiore a fr. 9'575'000.--;

 

 

che il 12 settembre 2000 il CDAM ha comunicato a questa corte di aver annullato la procedura d'appalto in questione; esso ha pure precisato che la pubblicazione del bando era stata effettuata ad opera della direzione lavori d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati;

 

 

che il 13 settembre 2000 l'Ufficio lavori sussidiati e appalti ha confermato che il concorso è stato annullato e che verrà ripubblicato secondo la procedura retta dal CIAP;

 

 

 

 

che preso conoscenza di quanto riportato qui sopra, la __________ ha chiesto a questo tribunale di porre a carico del CDAM gli oneri processuali ed ha postulato l'assegnazione di un importo a titolo di ripetibili;

 

 

che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva della ricorrente sono date (STA 2 agosto 2000 in re de qua); l'impugnativa, tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP, 4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

 

che la decisione del CDAM di annullare il controverso bando di concorso rende privo d'oggetto il gravame 8 settembre 2000;

 

 

che nel caso concreto per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);

 

 

che in effetti la lite è divenuta priva d'oggetto per volontà del CDAM, per cui quest'ultimo dev'essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid, 3b in re A. M. e llcc c. comune di V. e Tribunale amministrativo);

che, dovendosi limitare a stralciare il ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

 

 

che tuttavia il CDAM non può validamente sottrarsi all'obbligo di rifondere delle adeguate ripetibili all'insorgente, assistita da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAmm);

 

 

che la giustificazione addotta dalla parte soccombente di non ritenersi responsabile dell'accaduto in quanto il bando di concorso è stato pubblicato d'intesa con il Dipartimento del territorio, Ufficio appalti e lavori sussidiati non può essere accolta, ritenuto che lo stesso porta la firma della delegazione consortile del CDAM; inoltre quest'ultimo in ragione dei due giudizi prolati da questo tribunale in re __________ c. CDAM doveva sapere che la presente procedura di concorso soggiace al CIAP;

 

 

che pertanto il CDAM è tenuto a versare alla __________ la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 7 e 15 cpv. 2 CIAP; 4 DECIAP; § 5 DirCIAP; 18, 28, 31, 48, 60, 61 e 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 8 settembre 2000 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

 

                                   2.   Il Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni è tenuto a versare alla ricorrente un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria