Incarto n.
52.2000.00211

 

Lugano

14 dicembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 11 settembre 2000 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di __________ gli ha inflitto un ammonimento per violazione della LEsPub;

 

 

vista la risposta 27 settembre 2000 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 3 agosto 2000 la polizia comunale di __________ ha segnalato al municipio di __________ che alle ore 2.10 del 1 agosto 2000 l'Osteria _________ era ancora aperta e vi erano ancora degli avventori, che __________, gerente del locale, stava provvedendo ad allontanare;

 

 

che il 9 agosto 2000 il municipio di __________ ha notificato a __________ un avviso di contravvenzione sulla base degli art. 37 e 53 LEsPub; 108,112, 134,135,136,137 e 138 Regolamento comunale (RC); 2 e 17 Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici;

 

 

che il prevenuto in contravvenzione non ha contestato i fatti, ma si è giustificato adducendo che quella sera era il 1. agosto, festa nazionale e quindi fonte di festeggiamenti particolari;

 

 

che preso atto delle giustificazioni addotte, il 23 agosto 2000 il municipio di __________ ha inflitto a __________ un ammonimento;

 

 

                                         che contro la predetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento sulla base delle argomentazioni già precedentemente addotte;

 

 

                                         che all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, rilevando pure che già in altre occasioni gli erano pervenute lamentele concernenti il locale in questione;

 

 

considerato,                   in diritto

 

 

                                         che, prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

 

che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stabilito secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale. Le decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali sono quindi deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei casi in cui la possibilità di ricorrervi è espressamente prevista dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);

 

 

                                         che a norma dell'art. 208 LOC, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato;

 

 

che nel solco di questa impostazione, l'art. 71 cpv. 1 LEsPub stabilisce che contro le decisioni dei municipi e del dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, fatto salvo quanto dispone l'art. 72;

 

 

che l'art. 72 LEsPub dispone, invece, che le decisioni rese dai municipi e dal dipartimento in materia contravvenzionale sono direttamente deducibili davanti a questo tribunale; questa norma si riallaccia all'art. 66 LEsPub, che commina multe da 20.-- a 10'000.-- fr. per le infrazioni alla LEsPub;

 

 

che essa è inoltre correlata all'art. 67 LEsPub, che attribuisce al municipio, quale autorità concedente, il potere di punire le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e di deroghe, riservando al dipartimento la competenza di perseguire ogni altra infrazione;

 

 

che nell'evenienza concreta, il municipio non addebita a __________ di aver disatteso i limiti orari di chiusura fissati in sue decisioni;

 

 

che, pur richiamando gli art. 36 e 53 LEsPub, l'ammonimento deve quindi ritenersi fondato sugli art. 108 e 112 RC, disposizioni che tutelano la pubblica quiete;

 

 

                                         che la procedura è quindi retta dagli art. 145 seg. LOC;

 

 

che, di conseguenza, il provvedimento municipale avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Consiglio di Stato (STA 1.03.2000 in re R.; 25.8.99 in re comune di __________);

 

 

                                         che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

 

 

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giudizio.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67, 71, 72 LEsPub; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria