Incarto n.
52.2000.00256

 

Lugano

10 aprile 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  4 ottobre 2000 delle

 

 

 

__________

__________

__________

tutte patr. da: avv. dott. __________

 

 

contro

 

 

 

le risoluzioni 1°, 19 e 22 settembre 2000 (n. 3649, 3930 e 4023) rese dal Consiglio di Stato con riferimento alla concessione 19 dicembre 1997 fra lo Stato ed il consorzio __________;

 

 

vista la risposta 7 novembre 2000 dello Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con atto del 19 dicembre 1987 il Consiglio di Stato ha affidato in concessione al consorzio formato dalla ditta __________ e dalla ditta __________, la progettazione, l'esecuzione e la gestione di un impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani (RSU), nonché di fanghi di depurazione (FD) per una quantità massima di 150'000 t annue (atto di concessione - ac: art. 1). Il consorzio concessionario si è fra l'altro obbligato a costruire l'impianto a sue spese ed a metterlo in esercizio a pieno e corretto regime entro 18 mesi dalla crescita in giudicato di tutti i permessi necessari (ac: art. 4.2.).

L'atto di concessione disponeva inoltre che la concessione sarebbe decaduta, nel caso in cui non potesse "essere dimostrato il buon funzionamento dell'impianto" a quel momento "in costruzione a __________ " (ac: art. 10.2. cpv. 2). "Per buon funzionamento", soggiungeva la clausola in questione, "si intende il suo positivo collaudo da parte delle competenti autorità locali, rispettivamente lo smaltimento della totalità dei rifiuti addotti, con almeno una linea operante a pieno regime, per un periodo di almeno 6 mesi, nel rispetto di tutte le disposizioni - specie di quelle di diritto ambientale" - concretamente applicabili.

All'art. 19 l'atto stabiliva ancora che "qualsiasi modifica e completazione" sarebbe stata retta dalla "procedura prevista per la sua adozione".

Sancita la portata esaustiva, sostitutiva di ogni precedente pattuizione, scritta ed orale, concernente il medesimo oggetto (ac: art. 19), l'atto di concessione contemplava infine una clausola compromissoria del seguente tenore:

 

"Si premette che le parti escludono l'applicazione degli art. 176 segg. della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 e convengono quella esclusiva delle disposizioni del Cantone Ticino in materia di arbitrato.

 Ogni controversia concernente le clausole con carattere bilaterale del presente atto di concessione e di eventuali accordi al medesimo connessi, segnatamente circa la loro esistenza, validità, interpretazione, esecuzione od inesecuzione, che sorgesse prima o dopo il suo termine, è deferita al giudizio inappellabile e secondo diritto di un Tribunale arbitrale di tre membri.

 Ciascuna parte designa un arbitro e gli arbitri così scelti il presidente. Se una parte non dovesse designare il proprio arbitro entro il termine di trenta giorni dall'invito ad opera dell'altra parte o se entro il medesimo termine gli arbitri non dovessero accordarsi sulla designazione del presidente, l'arbitro rispettivamente il presidente sono designati a semplice richiesta di una parte dal Presidente pro tempore del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

 Sede dell'arbitrato è __________.

 La procedura, che è retta dal Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 - 27 agosto 1969, è fissata per il resto dal Tribunale arbitrale. Le parti rinunciano sin d'ora al deposito del lodo presso l'Autorità giudiziaria ed alla sua intimazione per il tramite dell'Autorità stessa giusta l'art. 35 cpv. 5 del citato Concordato.

 Il Tribunale arbitrale può anche completare le clausole con carattere bilaterale del presente atto di concessione e di eventuali accordi al medesimo connessi.

 Per il resto liti riguardanti il presente atto di concessione sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 71 lett. a) della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966".

 

 

                                  B.   Nell'ambito della messa in esercizio dell'impianto di __________ si sono verificati significativi ritardi. In seguito a vicissitudini che non occorre qui illustrare, il 1° settembre 2000 il Consiglio di Stato ha emanato la seguente risoluzione (n. 3649):

 

"Il Consiglio di Stato sospende la decisione di dichiarare decaduto l'atto di concessione fino all'accettazione da parte del Consorzio, entro il 15 settembre 2000, delle seguenti condizioni:

 

1.   Il Consorzio __________, da una parte, e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dall'altra, ritengono attuati i presupposti che consentirebbero al Consiglio di Stato di dichiarare unilateralmente decaduta la concessione, senza che il concessionario possa far valere alcuna pretesa, a norma dell'art. 10.2 cpv. 2 dell'atto di concessione.

 

2.   L'art. 10.2. cpv. 2 dell'atto di concessione è modificato come se   gue:

 

a)  La concessione decade definitivamente, senza che il concessiona-         rio possa far valere alcuna pretesa, nel caso in cui il collaudo (un-  befristete Dauerberiebsgenehmigung) non fosse rilasciato, con de-       cisione di prima istanza dal Regierungspräsidium di __________ e             sulla base delle condizioni poste dall'Immissionsschutzrechtliche     Genehmigung del 23 ottobre 1996, entro il 28 febbraio 2001.

    Il concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei

    confronti dello Stato del Cantone Ticino.

 

b)   Il Consiglio di Stato ha la facoltà di far decadere la concessione pu-         re nel caso in cui l'impianto di __________ non abbia smaltito con     due linee almeno 25 mila tonnellate di rifiuti sull'arco di due mesi con-      secutivi, entro il 28 febbraio 2001. Il Consiglio di Stato procederà alle necessarie verifiche per il tramite di esperti di sua fiducia.

      Il concessionario rinuncia a far valere qualsiasi pretesa nei con-   fronti dello Stato del Cantone Ticino.

 

c)  Il concessionario, e per esso solidalmente la ditta __________ e la ditta __________, presta una garanzia bancaria di una primaria banca svizzera approvata dallo Stato, con obbligo di pagamento a prima richiesta e con esclusione di ogni eccezione ed obiezione, per l'importo di fr. 40'000'000.-- (franchi quaranta milioni), pena la decadenza dell'atto di concessione, entro il 30 settembre 2000.

 

d)  L'importo della garanzia verrà definitivamente versato allo Stato nel         caso in cui il collaudo (unbefristete Dauerbetriebsgenehemigung) non fosse rilasciato con decisione di prima istanza dal Regierung- spräsidium di __________ entro il suddetto termine del 28 febbraio          2001, o nel caso in cui il Consiglio di Stato si avvalesse della fa-   coltà di far decadere la concessione secondo il punto 2 lett. b).

 

 

e)  In caso di ricorso contro il collaudo (unbefristete Dauerbetriebsge-           nehemigung) rilasciato con decisione di prima istanza dal Regie-    rungspräsidium di __________, la garanzia di cui sopra è prolungata, alle stesse condizioni e per tutto il periodo procedurale, sino alla          emanazione della sentenza cresciuta in giudicato".

 

Il consorzio concessionario ha chiesto una proroga di 15 giorni per determinarsi al riguardo.

 

 

                                  C.   Con scritto del 19 settembre 2000 (ris. gov. n. 3930), il Consiglio di Stato ha comunicato al consorzio concessionario di non aderire alla richiesta di proroga e dichiarato decaduta la concessione 19 dicembre 1997, come stabilito con la risoluzione del 1° settembre 2000 (aggiunta all'atto di concessione), di cui si è appena detto.

Il 22 settembre 2000 (ris. gov. n. 4023) lo stesso Consiglio di Stato ha esteso la comunicazione alla __________.

 

 

                                  D.   Contro le predette risoluzioni governative (n. 3643, 3930 e 4023), le ditte consorziate __________ e __________, subentrata al posto della __________, e la __________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo:

 

"In ordine e in via principale

 

1.  Il ricorso è accolto.

  1.1.         E' accertata l'incompetenza del presente Tribunale a                             statuire in qualità di autorità di ricorso.

  1.2.         E' accertata la nullità delle risoluzioni Nr. 3649 del 1.                         settembre 2000 e Nr. 3930 del 19/20 settembre 2000,                     da considerare alla stregua di dichiarazioni di parte e                non di una decisione ai sensi e agli effetti dei combinati                    art. 5 LPA e 1 LPamm, come pure l'estensione del 22                       settembre 2000 (Nr. 4023).

  1.3.         E' accertata in via pregiudiziale, ex art. 41 LPamm, la                        nullità delle dichiarazioni di cui al punto 1.2.

 

 

In via subordinata

 

1.  Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

  1.1.         Le risoluzioni querelate di cui al punto 1.2. sono dichia-                    rate nulle, subordinatamente sono annullate.

  1.2.         E' accertato che l'atto di concessione 19 dicembre                             1997 non è decaduto ed è tuttora in vigore.

 

 

In ogni caso

 

3.  Il Tribunale amministrativo sospende una decisione sul gra-            vame fintanto che il Tribunale arbitrale non si sarà espresso             sulla sua competenza.

 

4.  Al ricorso è concesso effetto sospensivo dal Presidente del  l'Autorità di ricorso, qualora non sia automatico.

 

5.   Successivamente alla risposta del Consiglio di Stato è concesso un ulteriore scambio di allegati.

 

6.   Protestate tasse, spese e ripetibili."

 

 

Le ricorrenti negano in sostanza che agli atti summenzionati inerisca natura di decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Richiamandosi all'art. 25 dell'atto di concessione, le insorgenti osservano che il Tribunale cantonale amministrativo sarebbe semmai competente a giudicare come istanza unica secondo l'art. 71 PAmm; istanza che spetterebbe comunque allo Stato adire. Vertendo attorno all'applicazione di una clausola di natura contrattuale dell'atto di concessione (art. 10.2.), la controversia andrebbe in ogni caso deferita al giudizio del Tribunale arbitrale previsto dalla clausola compromissoria.

Dopo aver ancora sottolineato come le risoluzioni impugnate siano da configurare alla stregua di semplici dichiarazioni di parte, le ricorrenti chiedono inoltre che sia accertata, in via pregiudiziale, la loro nullità.

Nel caso in cui dovessero integrare gli estremi di decisioni impugnabili secondo l'art. 124 lett. f LALIA, le ricorrenti ne postulano infine l'annullamento, non essendo dati i presupposti dell'art. 10.2. dell'atto di concessione per sancire la decadenza della stessa. Il buon funzionamento dell'impianto di __________, allegano, sarebbe stato dimostrato. Si tratterebbe soltanto di mettere a punto alcuni dettagli tecnici.

Il giudizio sull'impugnativa, concludono le ricorrenti, andrebbe in ogni caso sospeso in attesa che il Tribunale arbitrale si sia pronunciato sulla sua competenza.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si è opposto lo Stato, che rileva anzitutto il ritardo accumulato dal concessionario della messa in esercizio dell'impianto di __________ e nella produzione della prova del suo buon funzionamento. I termini fissati il 18 maggio 1999 d'intesa fra le parti sarebbero stati ampiamente superati. Il ritardo avrebbe in definitiva costretto il Consiglio di Stato a decretare la decadenza della concessione. Conclusione, questa, alla quale il Governo è giunto dopo aver ulteriormente offerto al concessionario la possibilità di scongiurarla, aderendo alla proposta di modificare la concessione, formulata con la risoluzione del 1° settembre 2000 (n. 3649).

Dal profilo giuridico, il resistente sottolinea poi il carattere imperativo ed inderogabile della giurisdizione amministrativa. La clausola compromissoria sarebbe nulla ed il ricorso, dal profilo della competenza, sarebbe ricevibile in base all'art. 124 lett. f LALIA. Tutt'al più potrebbe essere tardivo, in quanto interposto dopo la scadenza del termine per impugnare la risoluzione 1° settembre 2000. I provvedimenti censurati, soggiunge l'insorgente, sarebbero invero da configurare come decisioni, mediante le quali il Consiglio di Stato ha accertato, in applicazione della relativa clausola dell'atto di concessione, che erano dati i presupposti della decadenza di quest'ultima. Richiamandosi all'art. 41 PAmm, il resistente chiede pertanto che venga preliminarmente accertata la decadenza della concessione.

Nel merito, lo Stato contesta infine le tesi delle ricorrenti, che non sono sinora state capaci di dimostrare il buon funzionamento dell'impianto di __________. Il fatto che l'atto di concessione non fissi termini per portarne la prova non significa che le ricorrenti possano procastinare a loro discrezione l'adempimento della condizione posta dall'art. 10.2. Tanto meno dopo che si sono perfezionate tutte le condizioni necessarie per iniziare i lavori. Tutto sommato, conclude il resistente, sarebbero date le premesse per decretare la revoca della concessione per inadempienza del concessionario.

Preliminarmente, in limine litis, il resistente chiede quindi che il Tribunale cantonale amministrativo accerti la competenza a decidere se l'atto di concessione 19 dicembre 1997 sia decaduto o meno in applicazione dell'art. 10.2. Nel merito lo Stato chiede invece che il ricorso sia respinto e le decisioni confermate, che sia accertata la decadenza della concessione e che le parti siano rinviate alle istanze previste dall'art. 25 per le pretese di risarcimento che intendessero avanzare a dipendenza della decadenza del rapporto. In via provvisionale, lo Stato postula infine che al ricorso sia tolto l'effetto sospensivo, subordinatamente che sia concesso solo dietro presentazione di una garanzia bancaria di 40 milioni di franchi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   Prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Questa è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm).

La PAmm ha assegnato al Tribunale cantonale amministrativo un duplice ordine di competenze giurisdizionali: quale autorità di ricorso o quale istanza unica. In entrambi i casi, la competenza è stabilita secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale: ciò significa che tanto il ricorso, quanto l'azione diretta a questo tribunale sono proponibili soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm), ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii da queste autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT 1994 II n. 8; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4 a; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 958).

L'azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo è invece proponibile nei casi previsti dall'art. 71 PAmm, ossia nel caso di contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente di diritto pubblico inerenti agli obblighi ed ai diritti derivanti dall'atto di concessione (lett. a), nel caso di contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (lett. b), nel caso di contestazioni relative ai rapporti patrimoniali derivanti dalla fusione o dalla separazione di comuni e di frazioni (lett. c) ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge (lett. d).

Il ricorso è un mezzo di impugnazione, ovvero un mezzo volto ad ottenere l'annullamento o la modifica della decisione censurata da parte di un'istanza superiore, che è chiamata ad esprimere un sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato.

L'azione diretta mira invece a conseguire l'attuazione del diritto attraverso una pronuncia del giudice, che condanni la parte convenuta in giudizio a fornire una determinata prestazione od a tollerare un determinato divieto (giudizio condannatorio), o che accerti l'esistenza e l'inesistenza di un diritto soggettivo o di un rapporto giuridico (giudizio d'accertamento), oppure ancora che modifichi una determinata situazione giuridica (giudizio costitutivo; cfr. A. Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, § 1 VII).

A differenza del ricorso, l'azione diretta non presuppone l'esistenza di una decisione dell'autorità. Gli atti che definiscono la posizione dell'autorità sono semplici determinazioni anche se rivestono la forma della decisione. Vale per analogia la regola sancita dall'art. 5 cpv. 3 PA, secondo cui le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

 

 

                                   2.   La concessione è definita come un atto amministrativo di carattere misto, soggetto a domanda, che conferisce al concessionario il diritto di esercitare, a suo nome, rischio e profitto, un servizio pubblico sotto la vigilanza dell'autorità concedente (DTF 109 II 76; ZBl 1987, 137; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, II. ed., n. 2009; Knapp, op. cit., n. 1401; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung; Erg. Bd., n. 46 B IV a). La concessione presenta, da un lato, aspetti di carattere regolamentare, determinati dall'autorità concedente mediante decisione fondata sulla legge e soggetta ad accettazione, e, dall'altro, aspetti di natura contrattuale, riconducibili a clausole risultanti da una negoziazione e volte a definire i diritti e gli obblighi reciproci.

Nel diritto cantonale, la duplice natura delle concessioni si riflette sulla scelta dell'ordinamento giurisdizionale applicabile in caso di vertenze fra le parti. In linea di massima, le contestazioni riguardanti gli aspetti definiti in modo unilaterale, ovvero mediante decisione, soggiacciono alla giurisdizione in via di ricorso. Le controversie riferite agli aspetti contrattuali vanno invece risolte in via di azione diretta. In entrambe le ipotesi, il Tribunale cantonale amministrativo può comunque essere adito soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile, nel senso che sia il ricorso, sia l'azione diretta sono dati unicamente laddove la legge lo prevede esplicitamente.

 

 

                                   3.   Nell'evenienza concreta, le ricorrenti hanno impugnato davanti a questo Tribunale tre risoluzioni governative, aventi in sostanza per oggetto la clausola dell'atto di concessione (art. 10.2.) che ne prevede la decadenza nel caso in cui non potesse essere dimostrato il buon funzionamento dell'impianto in via di costruzione a __________. Le ricorrenti chiedono, in via principale, che il tribunale si dichiari incompetente a statuire quale autorità di ricorso ed accerti la nullità dei provvedimenti.

Lo smaltimento dei rifiuti è un compito di pubblico interesse, disciplinato dalla LPAmb e dalla legislazione cantonale di applicazione, in particolare dalla LALIA e dal DLALPAmb; ordinamenti, quest'ultimi, che prevedono, fra l'altro, la possibilità di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa materia (art. 124 lett. f LALIA e 6 DLALPAmb).

Prima di esaminare se il ricorso sia ricevibile dal profilo della competenza del iudex ad quem, occorre tuttavia verificare se le risoluzioni censurate costituiscano decisioni impugnabili mediante ricorso o se invece siano da considerare semplici determinazioni dell'autorità concedente ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 PA applicato per analogia, suscettibili di essere semmai contestate in via di azione diretta secondo l'art. 71 PAmm; norma, questa, che - come detto - deferisce al giudizio di questo tribunale, quale istanza unica, tanto le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione (lett. a), quanto le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte (lett. b).

 

3.1. Orbene, la risoluzione governativa 1° settembre 2000 (n. 3649) non costituisce certamente una decisione impugnabile. L'atto in questione configura, in effetti, una semplice proposta, formulata dall'autorità concedente, volta a modificare l'art. 10.2. dell'atto di concessione 19 dicembre 1997. Il suo contenuto, le sue finalità ed il fatto stesso che sia stato sottoposto al consorzio concessionario per accettazione non lasciano spazio a dubbi circa la natura bilaterale dell'atto. Indipendentemente dalla forma che riveste, non possono esservi ravvisati gli estremi di un provvedimento fondato sul diritto pubblico, mediante il quale l'autorità concedente statuisce iure imperii nel caso concreto per costituire, modificare o sopprimere diritti ed obblighi del consorzio concessionario. Né si tratta di un provvedimento mediante il quale l'autorità si pronuncia, in forza dei poteri che la legge le conferisce, in merito all'esistenza, all'inesistenza od all'estensione di diritti od obblighi connessi all'atto di concessione. La risoluzione va quindi considerata alla stregua di una semplice determinazione dell'autorità concedente, destinata a modificare un aspetto di natura bilaterale del rapporto esistente tra le parti.

Ne discende che nella misura in cui è volto ad impugnare questa risoluzione il ricorso è irricevibile, non già per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo come pretendono le ricorrenti, bensì per difetto di decisione impugnabile.

 

3.2. Analogamente, anche lo scritto 19 settembre 2000 (ris. gov. n. 3930), inviato dal Consiglio di Stato al consorzio concessionario, non presenta, dal profilo sostanziale, le connotazioni di una decisione amministrativa nel senso che dottrina e giurisprudenza attribuiscono a questo tipo di provvedimenti.

L'atto in contestazione, conseguenziale al rifiuto delle ricorrenti di accettare la modifica della concessione, proposta dal Consiglio di Stato il 1° settembre 2000, è una semplice presa di posizione dell'autorità concedente, insuscettibile di costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi. Non si tratta di un provvedimento adottato iure imperii dall'autorità per accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti od obblighi nel caso concreto, in applicazione di norme prestabilite in modo generale ed astratto dalla legge. Anche quest'atto, che non riveste peraltro nemmeno la forma della decisione, va configurato come una semplice determinazione dell'autorità concedente, adottata in applicazione della clausola pattuita fra le parti (art. 10.2.), che prevede la decadenza dell'atto di concessione nel caso in cui non potesse essere dimostrato il buon funzionamento dell'impianto di __________.

Il Consiglio di Stato non ha invero revocato la concessione mediante contrarius actus, fondato direttamente sulla legge, che ne aveva a suo tempo legittimato il rilascio. Esso non si è, in particolare, pronunciato sull'esistenza dei presupposti di una condizione risolutiva, prevista dalla legge (Knapp, op. cit., n. 1239 seg.), ma ha dichiarato decaduto il rapporto di concessione, richiamandosi ad una clausola bilaterale, scaturita da una libera pattuizione fra le parti.

Non essendo proposto contro una decisione impugnabile, ma contro una semplice determinazione del Consiglio di Stato (cfr. art. 5 cpv. 3 PA per analogiam), anche da questo profilo, il ricorso va dunque respinto siccome inammissibile.

 

3.3. Altrettanto improponibile è l'impugnativa nella misura in cui ha per oggetto lo scritto 22 settembre 2000 (ris. gov. n. 4023) con cui il Consiglio di Stato ha esteso alla __________ gli effetti delle precedenti prese di posizione.

 

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque interamente respinto in quanto irricevibile per difetto di decisione impugnabile.

L'ulteriore scambio di allegati, chiesto preventivamente dalle ricorrenti, appare del tutto superfluo.

Non trattandosi di decisioni impugnabili, ma di semplici dichiarazioni di parte, va disattesa anche la richiesta - incongruentemente avanzata dalle ricorrenti - di accertarne la nullità.

Se la contestazione di tali determinazioni debba essere proposta mediante azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo, come prospettano in via eventuale le ricorrenti, rifiutandosi comunque di assumersene l'iniziativa, o se tale contestazione debba invece aver luogo davanti al Tribunale arbitrale in forza della clausola compromissoria prevista dall'atto di concessione (art. 25), è questione che esula dai limiti del presente giudizio. In questa sede, il Tribunale cantonale amministrativo è chiamato soltanto a pronunciarsi sull'ammissibilità ed in caso affermativo sul fondamento dell'impugnativa inoltrata dalle ricorrenti.

Parimenti, non si giustifica sospendere la decisione sul presente ricorso, in attesa che il Tribunale arbitrale si pronunci sulla sua competenza. Nell'ipotesi in cui quel tribunale dovesse eventualmente declinarla, la vertenza andrebbe comunque sottoposta al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo statuente quale istanza unica secondo l'art. 71 PAmm e non quale autorità di ricorso.

L'esito del ricorso, sostanzialmente favorevole - a dispetto del dispositivo - alle tesi delle ricorrenti, permette di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 124 lett. f LALIA; 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 71 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è inammissibile per difetto di decisione impugnabile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario