Incarto n.
52.2000.00265

 

Lugano

IN_DATA_DECISIONE

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso  17 ottobre 2000 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 ottobre 2000, no. pes-2000.0099, con la quale il Dipartimento delle Finanze e Economia, Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha rilasciato alla ricorrente il permesso d'esercizio d'azienda non industriale concernente il mappale no. __________ a __________;

 

 

vista la risposta 3 novembre 2000 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 9 luglio 1999 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha approvato sulla base dell'art. 7 cpv,. 1 Legge cantonale sul lavoro l'istanza della __________, concernente il progetto di riattazione e cambiamento di destinazione degli edifici esistenti al mappale no. __________ del comune di __________;

 

 

che a seguito del collaudo tenutosi il 19 settembre 2000, con "risoluzione" 2 ottobre 2000 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha comunicato alla ricorrente che dovevano essere adottate diverse misure necessarie per la sicurezza sul posto di lavoro delle vie di fuga, in particolare in caso d'incendio (cfr. cifra 3 "condizioni LAINF");

 

 

che alla cifra 5 "ricorsi ed altre disposizioni applicabilità" era indicato che contro le decisioni emanate in base alla Legislazione federale e cantonale sul lavoro era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 26 cpv. 2 Legge cantonale sul lavoro, mentre che in materia di prevenzione degli infortuni erano richiamati gli art. 82 e 84 LAINF, 47 OPI e la legge cantonale sull'assicurazione contro gli infortuni;

 

 

che contro le summenzionate condizioni la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;

 

 

che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha chiesto in via principale che l'impugnativa sia dichiarata irricevibile per carenza di competenza di questa corte ed in via subordinata che il gravame sia in ogni caso respinto nel merito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                         che prima d'entrare nel merito di un ricorso o di un'istanza l'autorità esamina la sua competenza (art. 3 PAmm);

 

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;

 

 

che il ricorso a questa corte è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);

 

 

che in concreto le condizioni poste dall'autorità dipartimentale rappresentano misure di prevenzione degli infortuni fondate sulla LAINF (cfr. art. 82 ed 84 LAINF e 20 OPI) e non concernenti l'igiene e la salute sul posto di lavoro giusta la legislazione sul lavoro;

 

 

che in tale ambito la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, bensì separate vie d'impugnazione, come indicato nell'atto impugnato; come ha indicato l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro la risoluzione impugnata rappresenta un avvertimento ai sensi dell'art. 62 OPI, contro il quale allo stadio attuale del procedimento non è dato alcun rimedio di diritto;

 

 

che il gravame inoltrato dalla __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

 

 

che dato l'esito non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

 

 

 


Per questi motivi,

visti gli art. 82 e 84 LAINF; 20, 47 e 62 OPI; 7 cpv. 1 e 26 cpv. 2 Legge cantonale sul lavoro; Legge cantonale sull'assicurazione contro gli infortuni; 3, 4, 28, 60, 61 e 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria