Incarto n.
52.2000.00283

 

Lugano

4 dicembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 2 novembre 2000 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (no. 4506) che annulla la decisione 14 giugno 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso di vendere come residenza secondaria un rustico situato nella zona del nucleo (part. no. __________ RF);

 

 

viste le risposte:

-      8 novembre 2000 del comune di __________;

-    14 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                         che il 18 aprile 2000 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di vendere come residenza secondaria un rustico situato nella zona del nucleo (part. n. __________ RF), che da oltre dieci anni è utilizzato come residenza primaria;

 

 

che con decisione 14 giugno 2000 l'autorità comunale ha respinto la domanda, ritenendola in contrasto con le norme di PR che limitano l'insediamento di residenze secondarie;

 

 

che con giudizio 17 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato da __________;

 

 

che nei considerandi del giudizio, il Governo ha rilevato che il rustico poteva essere venduto a chiunque; determinante sarebbe stato esclusivamente l'uso che ne sarebbe stato fatto; uso, che avrebbe comunque dovuto rimanere di natura residenziale primaria;

 

 

che __________ impugna il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga autorizzato l'uso residenziale secondario;

 

 

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ rinuncia a presentare osservazioni;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

che all'insorgente va negata la legittimazione attiva; egli ha infatti chiesto ed ottenuto l'annullamento della decisione municipale impugnata; considerato che i motivi della decisione non crescono in giudicato formale, non è quindi gravato dalla risoluzione governativa in esame;

 

 

che già per questo motivo, il ricorso, di per sé tempestivo, va respinto siccome irricevibile;

 

 

che ad ogni buon conto va rilevato che richieste come quella inoltrata dal ricorrente al municipio di __________ configurano domande di costruzione per cambiamento di destinazione: esse vanno quindi proposte, esaminate e decise secondo la procedura di rilascio del permesso di costruzione; procedura che in concreto è stata completamente ignorata e che dovrà essere promossa dal ricorrente, qualora intenda conseguire l'autorizzazione in questione;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario