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Incarto n. |
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2000 delle
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__________ __________ entrambe patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 14 novembre 2000, no. 4991, del Consiglio di Stato avverso il diniego della licenza edilizia 8 febbraio 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ relativa all'edificazione di un magazzino-deposito ai mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________; |
ritenuto che con scritto 21 settembre 2001 il patrocinatore delle ricorrenti ha chiesto di stralciare il ricorso dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto, senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;
rilevato che con lettera 30 novembre 2001 il patrocinatore dei resistenti ha comunicato di non acconsentire allo stralcio della procedura come richiesto dalle ricorrenti e annotando la desistenza in lite della parte ricorrente, si rimette al giudizio del Tribunale per quanto concerne l'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Le ricorrenti rifonderanno l'importo di fr. 800.-- ai resistenti quale indennità per ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario