Incarto n.
52.2000.00313

Lugano

6 dicembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2000 delle

 

 

 

__________

__________

entrambe patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 14 novembre 2000, no. 4991, del Consiglio di Stato avverso il diniego della licenza edilizia 8 febbraio 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ relativa all'edificazione di un magazzino-deposito ai mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________;

 

 

 

ritenuto che con scritto 21 settembre 2001 il patrocinatore delle ricorrenti ha chiesto di stralciare il ricorso dai ruoli, poiché divenuto privo d'oggetto, senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;

 

 

 

rilevato che con lettera 30 novembre 2001 il patrocinatore dei resistenti ha comunicato di non acconsentire allo stralcio della procedura come richiesto dalle ricorrenti e annotando la desistenza in lite della parte ricorrente, si rimette al giudizio del Tribunale per quanto concerne l'indennità per ripetibili;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                        

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Le ricorrenti rifonderanno l'importo di fr. 800.-- ai resistenti quale indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario