Incarto n.
52.2000.00035

 

Lugano

6 novembre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

vista l'istanza 29 maggio 2000 di

 

 

 

__________

__________

__________ e __________

__________ e __________

patr. da: avv. __________

 

 

chiedente la completazione della sentenza 19 maggio 2000 del Tribunale cantonale amministrativo di cui all'art. 292 CPS;

 

 

 

viste le osservazioni 8 giugno 2000 della resistente __________;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che nell'ambito di una vertenza edilizia fra le parti menzionate in epigrafe, __________ e liteconsorti hanno chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di vietare alla resistente in via provvisionale di far uso a scopo di deposito dei fondi di cui è proprietaria a __________ e degli impianti che vi ha istallato;

che con decisione 20 gennaio 2000 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

 

 

che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dai comparenti, il 19 maggio 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la predetta decisione facendo divieto alla __________ di utilizzare la gru fintanto che la sua installazione non fosse stata eventualmente autorizzata;

 

 

che il 29 maggio 2000 gli istanti hanno chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di completare il predetto divieto con la comminatoria dell'art. 292 CPS come chiesto con il ricorso a questo tribunale;

 

 

che la __________ ha dichiarato di non opporsi alla completazione richiesta;

 

 

che quando in una decisione si riscontrino dispositivi incompleti, l'autorità, a richiesta di parte, provvede alla necessaria rettifica (art. 40 PAmm);

 

 

che nell'omesso abbinamento del divieto in oggetto alla comminatoria di cui all'art. 292 CPS è ravvisabile una lacuna del dispositivo;

 

 

che l'acquiescenza della resistente dispensa questo Tribunale da ulteriori motivazioni;

 

 

 

visto l'art. 40 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

§.  Di conseguenza il divieto d'uso di cui al dispositivo 1§ della sentenza 19 maggio 2000 è assortito alla comminatoria dell'art. 292 CPS, che recita:

 

          "Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l'arresto o con la multa".

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario