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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di
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__________ patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 1. dicembre 1999, no. 5113, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 10 settembre 1999, con la quale il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la realizzazione di un deposito intermedio di materiale inerte ai mappali n. __________ e __________ RFD di tale comune, situati fuori zona edificabile; |
viste le risposte:
- 11 gennaio 2000 di __________;
- 18 gennaio 2000 del municipio di __________ e del Consiglio di Stato;
- 19 gennaio 2000 del municipio di __________;
- 07 febbraio 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i mappali n. __________ e __________ RFD, posti fuori zona edificabile, appartengono al comprensorio territoriale di __________ e si trovano al confine con il comune di __________, a lato della strada cantonale che collega __________ a __________;
che da oltre un ventennio questi fondi sono utilizzati dalla __________ quale deposito temporaneo di materiale inerte di scavo (terra vegetale, misto granulare, materiale di scavo inerte) riutilizzabile per riempimenti, come sottofondo e terra vegetale;
che il 15 aprile 1999 la __________ ha chiesto il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per il deposito summenzionato e per chiudere l'accesso esistente a sud;
che al progetto si sono opposti __________, proprietaria del fondo contermine, il comune di __________ ed il Dipartimento del territorio, al quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza; quest'ultimo ha ritenuto che il progetto non fosse conforme alla zona nel quale è inserito (zona residua) e che alla sua realizzazione vi si opporrebbero interessi agricoli preponderanti;
che il 10 settembre 1999 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, facendo proprie le motivazioni espresse dall'autorità dipartimentale;
che con ricorso 17 settembre 1999 la __________ ha chiesto l'annullamento di tale decisione, sostenendo che l'attuale utilizzo dei fondi è stato tollerato per lungo tempo, senza provocare conseguenze negative e che la cessazione di tale attività metterebbe in grave pericolo l'esistenza stessa della società; ha infine invocato la parità di trattamento considerato che nelle immediate vicinanze sarebbe tollerato un deposito di legname;
che il 1. dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia ed ha respinto, a sua volta, l'impugnativa per gli stessi motivi addotti dall'autorità dipartimentale;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento ed il rilascio della licenza;
che l'insorgente ripropone in sostanza le stesse censure sollevate davanti all'Esecutivo cantonale; esso ha inoltre posto in evidenza che secondo il nuovo PR, approvato dal Consiglio comunale ed ora in attesa dell'approvazione del Consiglio di Stato, i fondi in questione sarebbero inseriti in zona artigianale e commerciale (AC) e che dunque l'intervento sarebbe rispettoso del principio della conformità di zona;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione sono giunti la vicina __________, il municipio di __________ ed il Dipartimento del territorio, delle cui argomentazioni di dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il municipio di __________, ripercorsi i fatti che hanno portato al diniego della licenza edilizia, non ha formulato conclusioni.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazioni dell'insorgente e la tempestività del gravame sono date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm);
che l'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b);
che edifici ed impianti esigono un'ubicazione fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati può essere perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno delle zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva dell'opera;
che in concreto appare evidente che il deposito di materiali inerti non risponde alle condizioni suesposte: non è conforme alla funzione della zona e persegue uno scopo che non esige affatto
un'ubicazione fuori dalla zona edificabile;
che, inoltre, interessi d'ordine pubblico si oppongono al rilascio dell'autorizzazione postulata, ritenuto che il progetto si pone in contrasto con le finalità agricole assegnate alla zona in questione dal Piano direttore cantonale;
che la procedura in corso di approvazione del nuovo PR nulla muta a tale conclusione;
che le licenza edilizia può essere rilasciata soltanto se il progetto è conforme al diritto in vigore; in caso contrario la stessa va negata;
che di principio il Tribunale cantonale amministrativo applica il diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, riservati i principi della buona fede, della parità di trattamento e di proporzionalità (RDAT II-1994, no. 22);
che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale prassi, non opponendovisi interessi particolari;
che ciò vale a maggior ragione se si considera che, come si è detto, secondo il Piano direttore questi fondi fanno parte degli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo (scheda 3.2) e che per tale motivo il Dipartimento del territorio ha già preavvisato negativamente le intenzioni del municipio di __________ d'inserire queste particelle in zona artigianale e commerciale (cfr. opposizione 24 giugno 1999, pag. 2 e risposta 7 febbraio 2000);
che non appare neppure necessario ritardare l'emanazione del presente giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito alla revisione del Piano regolatore di __________;
che tantomeno l'insorgente può far valere a proprio favore il principio della parità di trattamento; come ha giustamente osservato il Governo, il fatto che in altri casi la legge non sia stata applicata o lo è stata in modo scorretto, non dà diritto ad ugual trattamento, eccetto che si sia instaurata una prassi in tal senso che l'autorità rifiuta di abbandonare;
che nel caso concreto ciò non solo non è stato provato ma neppure è sostenuto dalla ricorrente; non vi è pertanto stata alcuna disparità di trattamento;
che sulla scorta delle considerazioni sin qui formulate, si deve concludere che a giusta ragione il municipio prima ed il Consiglio di Stato poi hanno negato il rilascio dell'autorizzazione giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT;
che il ricorso va dunque respinto; la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 cpv. 1 LPT; 1 segg. LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria