Incarto n.
52.2001.00112-113

 

Lugano

15 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 10 aprile 2001 di

 

 

 

a) __________

b) __________ entrambi patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 marzo 2001 (no. 1275) del Consiglio di Stato, che ha respinto le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la risoluzione 13 febbraio 2000 con la quale il Dipartimento del territorio ha autorizzato la posa di segnali volti ad istituire un divieto di parcheggio per zona in territorio del comune di __________;

 

 

viste le risposte:

-   19 aprile 2001 del Dipartimento del territorio, ufficio segnaletica stradale e impianti

                           pubblicitari;

-   26 aprile 2001 del municipio di __________;

-   2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub a) e b)

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________ è proprietario del mapp. __________ RF di __________, un fondo situato sulla sponda occidentale del laghetto sul quale sorge il Ristorante __________ gestito da __________.

L'esercizio pubblico (150 posti a sedere) non è dotato di parcheggi propri ed è raggiungibile percorrendo la "__________", una strada di servizio riservata ai confinanti (mapp. __________) avente un calibro massimo di ml 4.00. Sia la strada (dall'intersezione con via __________) che l'esercizio pubblico si trovano all'interno del perimetro che delimita il piano regolatore cantonale di protezione del laghetto di __________ (PRPLO).

 

 

                                  B.   Il 15 marzo 2000 il municipio di __________ ha chiesto ai competenti servizi del dipartimento del territorio di posare una segnaletica di divieto di parcheggio (no. 2.50 appendice 2 OSStr) lungo la strada comunale che porta al lago ed all'omonimo ristorante, spesso difficile da percorre a causa delle vetture di gitanti e avventori dell'esercizio pubblico stazionate in fila sulla carreggiata.

                                         Il dipartimento ha dapprima respinto l'istanza, ma in occasione di un sopralluogo indetto nel contesto della susseguente procedura ricorsuale incoata dal comune si è dichiarato disposto ad istituire a Origlio un divieto di parcheggio per zona (segnale 2.59.1 e 2.59.2 appendice 2 OSStr), di cui uno gravante anche la strada che conduce al Ristorante __________.

                                         In data 7 agosto 2000 il municipio ha quindi formalizzato la domanda di collocazione della segnaletica per zona concordata con l'autorità cantonale. Con decisione 13 settembre 2000 la Sezione esercizio e manutenzione del dipartimento del territorio ha accolto la richiesta, pubblicando la nuova prescrizione locale concernente il traffico sul FU no. __________ del 19 settembre seguente.

 

 

                                  C.   Con giudizio 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________ e __________.

Narrati i fatti e rigettate in limine le censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dagli insorgenti, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il provvedimento si fondava su criteri seri ed oggettivi, identificabili nella necessità di ovviare all'intralcio alla circolazione cagionato dai veicoli frequentemente posteggiati al margine delle strade comunali, in particolare lungo il mapp. __________. L'Esecutivo cantonale ha peraltro considerato che il divieto era proporzionato alla situazione e giustificato da un interesse pubblico prevalente legato alla fluidità del traffico, al libero accesso alla proprietà privata, al rispetto delle indicazioni pianificatorie ed alla tutela dei valori ambientali.

 

 

                                  D.   Mediante distinti ma identici ricorsi 10 aprile 2001 __________ e __________ hanno impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento unitamente alla controversa prescrizione concernente il traffico; in via subordinata gli insorgenti hanno chiesto il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione in base alla direttive di questo Tribunale.

A mente dei ricorrenti, i principi generali sanciti dalla legislazione sulla circolazione stradale (art. 37 LCStr e 19 ONC) sarebbero sufficienti per disciplinare il traffico locale di una strada di quartiere come quella che porta al Ristorante __________, sufficientemente ampia per permettere l'incrocio di due vetture senza creare alcun pregiudizio agli altri utenti della strada. Il divieto non si fonderebbe su ragioni plausibili e mirerebbe a penalizzare il loro esercizio pubblico a beneficio di alcuni abitanti della zona. Non ossequierebbe neppure il principio della proporzionalità, atteso che per ottenere lo scopo divisato senza compromettere l'attività del ristorante basterebbe regolamentare il parcheggio con limiti o fasce di orario, demarcare degli stalli laddove la carreggiata è più ampia, oppure installare dei parchimetri. I posteggi pubblici predisposti dal comune in zona __________ e nei pressi della casa comunale sarebbero peraltro sempre occupati e troppo lontani dal lago, tant'è che imporrebbero agli avventori una camminata di 20/30 minuti inconciliabile con le esigenze della clientela abituale.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, il quale ha avversato partitamente le tesi dei ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.

La Sezione dell'esercizio e della manutenzione si è richiamata alle osservazioni presentate davanti alla precedente istanza, annotando in particolare che la presenza di veicoli parcheggiati sul margine della strada conferisce alla carreggiata una larghezza utile inferiore a quella minima di ml 3.00 prevista dalle norme VSS.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 106 cpv. 2 LCStr e 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm.

                                         I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un'unica pronunzia (art. 51 PAmm) sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dagli insorgenti siccome insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre a trasparire chiaramente dalla documentazione versata all'incarto, è perfettamente nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è quindi necessario, al pari dello studio sulle alternative ipotizzabili per il disciplinamento del posteggio, comunque da vietare per le ragioni che saranno esposte nel seguito.

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr).

Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione (art. 3 cpv. 3 LCStr) che, salvi i diritti costituzionali dei cittadini, i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito, devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che possono essere promulgate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60).

Nella fattispecie è indubbio che la misura in discussione (istituzione di una zona di divieto di parcheggio) non rientra nel novero di quelle previste all'art. 3 cpv. 3, ma rappresenta una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero l'uso a scopo di posteggio di una minuta strada di servizio. Un simile provvedimento può essere adottato soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

 

 

                                   3.   La controversa segnaletica introduce un regime di divieto di parcheggio per zona nel nucleo antico di __________, in località __________ e in località __________. In particolare, è volta a prevenire l'uso a scopo di posteggio della stradina comunale mapp. __________ che porta al lago ed all'omonimo ristorante. Il problema ha origini lontane.

                                         Ne fa stato, tra l'altro, una sentenza prolata il 4 luglio 1988 dal Tribunale federale (inc. Str. 601/1987 in re P.), che ha annullato la multa inflitta ad un automobilista per aver posteggiato in quel luogo la propria vettura ostacolando la circolazione. Allora, l'Alta Corte federale aveva considerato quanto segue:

 

"… Fuori dei casi previsti dall'art. 19 cpv. 1 ONC e quelli in cui esista un segnale di divieto di parcheggio, il parcheggio è, in linea di principio, consentito. Ciò vale anche per le strade strette (art. 19 cpv. 3 ONC) in cui è soggetto a limite soltanto il parcheggio su ambedue i lati …. l'attesa di un utente della strada sino a che sia avvenuto il transito di un veicolo procedente in senso contrario all'altezza di un veicolo parcheggiato non è da considerare di per sé come intralcio ostativo al parcheggio … Se l'autorità amministrativa ritiene che tali attese rischiano, nel loro complesso, di rallentare eccessivamente il traffico e di creare ingorghi o pericoli indesiderati, incombe ad essa di apprestare un'appropriata segnaletica di divieti di parcheggio, esperendo la relativa procedura … ".

 

La questione dei posteggi selvaggi attorno al lago di __________ è stata affrontata dapprima in sede pianificatoria. Il PRPLO adottato dal Consiglio di Stato il 20 dicembre 1991 è stato concepito per un recupero ecologico dell'ambiente naturale garantendo nel contempo un uso ricreativo del comprensorio rispettoso dei valori paesaggistici esistenti (cfr. documento informativo sul PRPLO edito nel 1993 dal dipartimento del territorio, p. 33). In materia di circolazione stradale, questo strumento pianificatorio - unitamente al piano viario approvato in sede di revisione del PR comunale - è stato impostato per allontanare il traffico veicolare di transito dalle strade prossime al laghetto. Una parte del sistema stradale che circonda lo specchio d'acqua è stata chiusa alla circolazione; quella rimasta aperta è stata classata come semplice rete stradale di servizio riservata ai soli confinanti e soprattutto al movimento pedonale. Per la sosta dei veicoli è stato appositamente predisposto un vasto posteggio pubblico vicino al municipio (doc. cit., p. 39 e piano delle misure di protezione e degli interventi di recupero del PRPLO).

 

Questa impostazione e la segnaletica nel frattempo posata per concretizzarla non è bastata per contenere il fenomeno dei posteggi lungo la strada che si snoda in direzione del lago. Il municipio ha quindi deciso di adire l'autorità cantonale per ottenere l'istituzione di una zona di divieto di posteggio. Il provvedimento regge alle critiche degli insorgenti, che lo avversano a tutela di meri interessi privati consci del fatto che la clientela del loro esercizio pubblico è solita utilizzare la via che scorre davanti al ristorante, segnatamente il lato verso il lago della carrozzabile che dal paese porta al ristorante, per posteggiarvi in fila i propri veicoli a motore.

Dal profilo dell'interesse pubblico non v'è dubbio che il divieto di posteggio in oggetto contribuisce in modo marcato a raggiungere gli obbiettivi della pianificazione, tuttora parzialmente compromessi dalle attuali modalità di utilizzazione del sedime stradale al mapp. __________. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la strada è stretta e non si presta ad uno sfruttamento a scopo di posteggio. Il suo calibro medio è inferiore a 4.00 ml (vedi estratto mappa agli atti, che non tien conto delle siepi e delle cinte poste lungo il margine occidentale della carreggiata) e lo spazio restante accanto ad una fila di veicoli di medie dimensioni posteggiati in senso longitudinale è appena sufficiente per il transito a passo d'uomo di un altro veicolo a motore; l'incrocio diventa impossibile, ma ciò che più conta è che una simile situazione pregiudica il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e limita in modo incisivo quello dei pedoni, che su una via a loro riservata dovrebbero poter camminare liberamente, con il traffico che si adegua alla loro presenza e non viceversa. Come osserva rettamente il Consiglio di Stato, l'interesse pubblico all'adozione del divieto di posteggio si identifica insomma nella necessità di perseguire con coerenza le mete fissate in sede pianificatoria e di garantire un traffico il più possibile fluido e sicuro a beneficio degli utenti della strada, siano essi automobilisti che la percorrono in veste di "confinanti autorizzati", siano essi pedoni che la utilizzano quali semplici gitanti.

In tema di proporzionalità , non è dato di vedere quali altri misure meno incisive consentirebbero il raggiungimento dello scopo prefisso, attuabile unicamente mediante il divieto in discussione.

 

Di certo non i provvedimenti suggeriti dai ricorrenti per far sì che a tutela di interessi propri la clientela possa mantenere la prerogativa di posteggiare sulla strada comunale. I limiti di tempo e i parchimetri sono tipiche restrizioni volte unicamente a regolamentare il posteggio nel senso di una rotazione tra utenti. Gli stalli, comunque irrealizzabili tecnicamente per mancanza dello spazio necessario (cfr. norme VSS 640 291), non farebbero altro che rafforzare, legittimandola ulteriormente, la condizione di disagio alla quale si vuole ovviare con le prescrizioni di segno opposto qui impugnate.

Quanto alle necessità del Ristorante __________, nelle vicinanze vi sono dei posteggi pubblici che possono essere utilizzati anche dai suoi avventori: quello in zona __________ si trova a ca. 300 ml, mentre il capiente impianto posto alle spalle della casa comunale dista ca. 500 ml. Trattasi di distanze ragionevoli, che possono essere percorse senza fatica in tempi brevi, di gran lunga inferiori alla mezz'ora indicata con voluta esagerazione nei gravami. La situazione in cui versano gli insorgenti, che hanno comunque predisposto otto posti auto nello slargo della strada comunale antistante il ristorante, non è molto diversa da quella di molti altri proprietari e gerenti di esercizi pubblici del cantone privi di parcheggi propri nelle adiacenze.

 

 

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede i ricorsi vanno respinti, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto.

                                         La tassa di giustizia segue la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3 LCStr; 101, 106, 107 OSStr; 10 cpv. 2 LALCStr; 23 RLALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di 1/2 ciascuno.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio federale nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario