Incarto n.
52.2001.00141-409

 

Lugano

4 luglio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi (a) 30 aprile/3 maggio 2001 e (b) 21 novembre 2001 di

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

a)  la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1498) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 25 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha (aa) negato una licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un posteggio coperto (bb) ingiunto di rettificare l'opera e (cc) inflitto una multa di fr. 300.00;

b)  la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5234) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le licenze edilizie rilasciate dal municipio di __________ al comune per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio comunale;

 

viste le risposte:

-    15 maggio 2001 del municipio di __________;

-    15 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub (a);

-    4 dicembre 2001 del municipio di __________;

-    5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub (b)

 

 

ritenuto che il 17 giugno 2002 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

1.      il municipio di __________ rinuncia ad esigere la rettifica della tettoia del posteggio realizzato da __________ sulla part. n. __________ RF ed abbandona il procedimento contravvenzionale promosso a suo carico;

2.      __________ rinuncia ad opporsi alla licenza edilizia 17 agosto 2001 variante B (avviso cantonale n. 32273);

3.      il municipio di __________ farà accertare a sue spese, a futura memoria, la situazione dell'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF;

4.      i ricorsi sono stralciati dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili né di prima, né di seconda istanza;

 

 

che le parti hanno comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta, dando atto della natura precaria della tettoia.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.

§   Le decisioni 3 aprile 2001 (n. 1498) e 6 novembre 2001 (n. 5234) del Consiglio di Stato sono riformate di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 


 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario