Incarto n.
52.2001.00165

Lugano

13 dicembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 14 maggio 2001 di

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 29 dicembre 2000 dell'insorgente avverso la decisione 18 dicembre 2000 del municipio di __________ con la quale gli intimava l'ordine di demolizione per la parte d'opera superante la quota di msm 374.20 abusivamente eseguita sul mapp. __________ di __________;

 

 

rilevato che in occasione dell'udienza 6 novembre 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

"1.    La costruzione esistente viene demolita nell'angolo S-E e meglio come al progetto          dell'arch. __________ allegato.

 

2.     Il signor __________ verserà al municipio la somma di fr. 20'000.-- quale sanzione         pecuniaria.

 

3.     Il perfezionamento dell'accordo transattivo è subordinato all'assenza di opposizioni da parte degli opponenti alla licenza in sanatoria (__________, __________,                __________ e   __________).

         Il Tribunale cantonale amministrativo notificherà pertanto copia della presente pro-         posta transattiva anche agli opponenti in questione con assegnazione di un termi-  ne per presa di posizione.

 

4.     In caso di perfezionamento della transazione la causa verrà stralciata dai ruoli sen-         za spese e senza assegnazione di ripetibili di prima e di seconda istanza.";

 

 

ritenuto che nessun opponente ha manifestato il proprio dissenso alla transazione di cui sopra;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è evaso per intervenuta transazione.

                                         §.   Di conseguenza, la decisione 24 aprile 2001, no. 1902, del Consiglio di Stato, è annullata.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario