Incarto n.
52.2001.00018

 

Lugano

22 gennaio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso/petizione 11 gennaio 2001 di

 

 

 

__________

 

 

contro il

 

 

 

Comune di __________

 

chiedente

 

1.  Viene accolta l'istanza di ricorso contro la risoluzione del Municipio di __________ del 22 dicembre 2000 n. 1487/2000, pertanto:

 

-    la convenuta è condannata a pagare all'attrice le somme salariali ingiustamente trattenute, per un importo totale di fr. 24'867.90.-- (oltre ad ev. salari che la convenuta dovesse non pagare all'attrice in corso di causa) più interessi al 5 %,

-    per i presenti pagamenti salariali e per quelli futuri, la convenuta non potrà mai addebitare all'attrice alcun costo, né potrà in alcun caso avanzare pretese per l'apertura di un conto corrente.

 

2.  L'istanza di risarcimento a titolo di riparazione morale è accolta e pertanto la convenuta è condannata a risarcire l'istante di una somma stabilita dall'apprezzamento del Giudice.

 

3.  Protestate spese.

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm,

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che __________ lavora dal 1998 quale infermiera per il comune di __________ presso il centro anziani __________;

 

 

che il 21 giugno 2000 la comparente ha comunicato alla direzione della casa di avere chiuso il conto corrente sul quale le veniva versato lo stipendio e di non essere intenzionata ad aprirne un altro; da allora non ha più ricevuto lo stipendio;

 

 

che il 22 dicembre 2000 il municipio le ha ordinato di aprire un conto corrente entro il 15 gennaio 2001;

 

 

che contro questa risoluzione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con l'atto citato in ingresso;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio, salvo diversa disposizione di legge, è deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC);

 

 

che nella misura in cui è configurabile come ricorso l'atto va di conseguenza dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

 

 

che giusta l'art. 68 LOrd il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni di natura patrimoniale derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti pubblici ed il datore di lavoro;

 

 

che i dipendenti comunali, fatta eccezione dei docenti, non soggiacciono alla LOrd (art. 1 LOrd);

 

 

che l'atto inoltrato da __________ va di conseguenza dichiarato irricevibile anche nella misura in cui è configurabile come petizione;

 

 

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   La petizione/ricorso è irricevibile.

§.  Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di __________.

 

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario