Incarto n.
52.2001.00217

 

Lugano

31 luglio 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  6 giugno 2001 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 maggio 2001, no. 2271, del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione 16 marzo 2001, no. 5536/103 della Sezione della circolazione con la quale gli è stato inflitto un ammonimento;

 

 

vista la risposta 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il 2 dicembre 2000 il ricorrente ha effettuato una manovra di retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada all'entrata autostradale di __________;

che per questi fatti la Sezione della circolazione con risoluzione 16 marzo 2001, no. 5536/103 ha pronunciato a suo carico un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr;

 

 

che contro tale decisione l'arch. __________, allora rappresentato dalla __________, ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;

 

 

che con sentenza 15 maggio 2001 l'esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo di non avere motivo di discostarsi dai fatti accertati con il separato giudizio penale cresciuto in giudicato, e considerando la misura amministrativa dell'ammonimento adeguata alle circostanze;

 

 

che tale decisione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata spedita alla rappresentante del ricorrente con lettera raccomandata del 17 maggio 2001, recapitata al destinatario il giorno seguente (cfr. attestazione postale in atti);

 

 

che contro questa sentenza l'insorgente, senza più avvalersi di un rappresentante, ha presentato ricorso a questo tribunale in data 7 giugno 2001, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;

 

 

che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza presentare particolari osservazioni;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr; la legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm;

 

che giusta l'art. 10 cpv. 3 LALCStr la procedura di ricorso è retta dalle norme della PAmm;

 

 

che l'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine per inoltrare ricorso è di 15 giorni a decorrere dalla data dell'intimazione della decisione impugnata;

 

 

che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 primo periodo PAmm);

 

 

che in concreto dalla ricerca postale fatta esperire d'ufficio da questo tribunale è risultato che la sentenza del Consiglio di Stato è stata recapitata alla __________, che il ricorrente non contesta fosse abilitata a riceverla in qualità di sua rappresentante, in data 18 maggio 2001 (cfr. attestazione postale in atti), e non il 23 maggio 2001 come allegato - peraltro senza nessun supporto probatorio - nel gravame;

 

 

che, pertanto, il termine di ricorso di 15 giorni è giunto a scadenza sabato 2 giugno 2001, venendo riportato in virtù dell'art. 10 cpv. 3 PAmm sul primo giorno feriale successivo, vale a dire, essendo il 4 giugno lunedì di Pentecoste ossia un giorno festivo ufficiale giusta l'art. 1 cifra 7 del Decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10 luglio 1934, martedì 5 giugno 2001;

 

 

che il gravame in rassegna, datato 4 maggio 2001, è stato spedito con lettera raccomandata solo il 6 giugno 2001 e pertanto si rivela tardivo (cfr. timbro postale);

 

 

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;

 

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr, 10 LALCStr, 1 del DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934, 1 segg. PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario