Incarto n.
52.2001.00234

 

Lugano

22 giugno 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  19 giugno 2001 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);

 

 

che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;

 

 

che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al Consulente giuridico del Governo medesimo;

 

 

che in occasione dell'audizione dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di alcuni testi;

 

 

che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3);

 

 

che con ricorso 19 giugno 2001 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

 

 

che non appare necessario riassumere i motivi addotti dall'insorgente;

 

 

che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati;

 

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

       che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;

 

 

       che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:

       a) la sospensione provvisionale (art. 38);

b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);

c)  la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);

d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);

       e) la destituzione (art. 32);

       f)   la disdetta (art. 60).

 

 

       che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;

 

 

       che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18 n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14);

 

 

       che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

 

 

       che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale;

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario