Incarto n.
52.2001.00251

 

Lugano

15 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso  5 luglio 2001 di

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 giugno 2001 (no. 2927) del Consiglio di Stato che ha accolto il suo ricorso avverso la risoluzione 28 aprile 1999 con cui il municipio di __________ ha declinato la propria competenza ad intervenire per imporre l'abbassamento di una siepe al mapp. __________ di __________;

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il fondo che sorge sul mapp. __________ RFD di __________, di proprietà di __________, è cinto da una siepe;

 

 

                                         che tale siepe interessa la visuale dei veicoli che da Via __________ - una strada privata aperta al pubblico ove il ricorrente risiede - si immettono sulla strada comunale, e viceversa;

 

 

che il ricorrente ha a più riprese sollecitato il municipio di __________, affinché adottasse delle misure atte a garantire la sicurezza dell'accesso stradale, a suo parere compromessa dalle dimensioni della suddetta siepe;

 

 

che il municipio, con risoluzione 28 aprile 1999, si è dichiarato competente unicamente per imporre una regolare manutenzione della siepe;

 

 

che contro la predetta decisione municipale __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver esperito i sopralluoghi del 26 luglio 1999 e 29 maggio 2001, ha imposto ad __________ con decisione 19 giugno 2001, di provvedere ad abbassare la suddetta siepe in modo che la stessa misuri al massimo 1.15 m dal campo stradale;

 

 

che, contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di ordinare ad __________ di abbassare la siepe in modo che la stessa misuri al massimo 80/100 cm dal campo stradale o, in subordine, di ordinarne la rimozione, dal momento che la misura di 1.15 m imposta dal Governo non sarebbe tale da garantire una sufficiente visuale;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono date: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

 

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

che le direttive VSS - invocate genericamente dal ricorrente in sede di ricorso al Consiglio di Stato - non sono state recepite dalla normativa comunale e non possiedono pertanto forza cogente, trattandosi di regole emanate da un'associazione privata (RDAT I-1996, N. 25);

 

 

che, nel caso concreto, i rilevamenti tecnici effettuati in sede di sopralluogo hanno stabilito che la visuale e la distanza di sicurezza di 60/65 m sono garantite a fronte di un'altezza della siepe di 1.15/1.25 m dal campo stradale;

 

 

che, secondo l'avviso del rappresentante della Sezione della progettazione, fatto proprio dal Consiglio di Stato, è stato parimenti accertato che con il taglio della siepe di circa 10/15 cm si farebbe pure fronte ai problemi di visibilità dovuti al piccolo abbassamento della strada a livello dell'incrocio;

 

 

che le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del comune di __________ impongono un'altezza massima per le opere di cinta di 1.60 m (art. 7 n. 1 NAPR), mentre per le siepi vive verso fondi privati richiamano le prescrizioni della LAC (1.25 m);

 

che, in particolare, l'art. 7 n. 3 cpv. 2 NAPR dispone che: "alfine di salvaguardare la visuale per il traffico, il municipio impone le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari": la norma non impone un'altezza massima valida per la generalità dei casi, rimettendosi invece al giudizio dell'esecutivo comunale, avuto riguardo alle particolarità del singolo caso concreto;

 

 

che la decisione del Consiglio di Stato - che fa ordine ad __________ di provvedere ad abbassare la siepe posta sul mappale di sua proprietà in modo che la stessa abbia a misurare al massimo 1.15 m dal campo stradale - appare pertanto conforme al diritto, oltre che alle risultanze dell'istruttoria, ed è perciò, come tale, da tutelare;

 

 

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm, 7 NAPR del comune di __________;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

 

 

 

 

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria