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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Tamara Merlo, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 5 luglio 2001 di
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__________
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contro |
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la decisione del 19 giugno 2001 (no. 2927) del Consiglio di Stato che ha accolto il suo ricorso avverso la risoluzione 28 aprile 1999 con cui il municipio di __________ ha declinato la propria competenza ad intervenire per imporre l'abbassamento di una siepe al mapp. __________ di __________; |
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il fondo che sorge sul mapp. __________ RFD di __________, di proprietà di __________, è cinto da una siepe;
che tale siepe interessa la visuale dei veicoli che da Via __________ - una strada privata aperta al pubblico ove il ricorrente risiede - si immettono sulla strada comunale, e viceversa;
che il ricorrente ha a più riprese sollecitato il municipio di __________, affinché adottasse delle misure atte a garantire la sicurezza dell'accesso stradale, a suo parere compromessa dalle dimensioni della suddetta siepe;
che il municipio, con risoluzione 28 aprile 1999, si è dichiarato competente unicamente per imporre una regolare manutenzione della siepe;
che contro la predetta decisione municipale __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato, il quale, dopo aver esperito i sopralluoghi del 26 luglio 1999 e 29 maggio 2001, ha imposto ad __________ con decisione 19 giugno 2001, di provvedere ad abbassare la suddetta siepe in modo che la stessa misuri al massimo 1.15 m dal campo stradale;
che, contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la riforma nel senso di ordinare ad __________ di abbassare la siepe in modo che la stessa misuri al massimo 80/100 cm dal campo stradale o, in subordine, di ordinarne la rimozione, dal momento che la misura di 1.15 m imposta dal Governo non sarebbe tale da garantire una sufficiente visuale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono date: il ricorso è pertanto ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le direttive VSS - invocate genericamente dal ricorrente in sede di ricorso al Consiglio di Stato - non sono state recepite dalla normativa comunale e non possiedono pertanto forza cogente, trattandosi di regole emanate da un'associazione privata (RDAT I-1996, N. 25);
che, nel caso concreto, i rilevamenti tecnici effettuati in sede di sopralluogo hanno stabilito che la visuale e la distanza di sicurezza di 60/65 m sono garantite a fronte di un'altezza della siepe di 1.15/1.25 m dal campo stradale;
che, secondo l'avviso del rappresentante della Sezione della progettazione, fatto proprio dal Consiglio di Stato, è stato parimenti accertato che con il taglio della siepe di circa 10/15 cm si farebbe pure fronte ai problemi di visibilità dovuti al piccolo abbassamento della strada a livello dell'incrocio;
che le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del comune di __________ impongono un'altezza massima per le opere di cinta di 1.60 m (art. 7 n. 1 NAPR), mentre per le siepi vive verso fondi privati richiamano le prescrizioni della LAC (1.25 m);
che, in particolare, l'art. 7 n. 3 cpv. 2 NAPR dispone che: "alfine di salvaguardare la visuale per il traffico, il municipio impone le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari": la norma non impone un'altezza massima valida per la generalità dei casi, rimettendosi invece al giudizio dell'esecutivo comunale, avuto riguardo alle particolarità del singolo caso concreto;
che la decisione del Consiglio di Stato - che fa ordine ad __________ di provvedere ad abbassare la siepe posta sul mappale di sua proprietà in modo che la stessa abbia a misurare al massimo 1.15 m dal campo stradale - appare pertanto conforme al diritto, oltre che alle risultanze dell'istruttoria, ed è perciò, come tale, da tutelare;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm, 7 NAPR del comune di __________;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria