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Incarto n. |
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In nome |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Leopoldo Crivelli |
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statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
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__________ patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 10 luglio 2001, no. 3353, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 7 maggio 2001 dell'insorgente contro la decisione 20 aprile 2001 del municipio di __________, che le ordina di sospendere l'uso del camino e di presentare un progetto di risanamento o la messa fuori uso; |
preso atto che il 1. ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
ritenuto pure che il Tribunale ha dovuto far capo all'assistenza dell'ing. __________ in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 settembre 2001, per cui le relative spese vanno poste a carico della ricorrente;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Le spese di consulenza di fr. 269.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà l'importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili alla resistente.
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3. Intimazione a: |
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Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Il segretario |