Incarto n.
52.2001.00280

Lugano

5 ottobre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 luglio 2001, no. 3353, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 7 maggio 2001 dell'insorgente contro la decisione 20 aprile 2001 del municipio di __________, che le ordina di  sospendere l'uso del camino e di presentare un progetto di risanamento o la messa fuori uso;

 

 

preso atto che il 1. ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

 

rilevato che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

ritenuto pure che il Tribunale ha dovuto far capo all'assistenza dell'ing. __________ in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 settembre 2001, per cui le relative spese vanno poste a carico della ricorrente;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Le spese di consulenza di fr. 269.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà l'importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili alla resistente.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario