Incarto n.
52.2001.00294

Lugano

8 novembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 agosto 2001 della

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 4 luglio 2001, no. 3204, del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso 12 gennaio 2001 dell'Associazione __________, Sezione del Cantone Ticino, __________, contro la licenza edilizia 7 novembre/11 dicembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un nuovo __________ con autosilo ai mappali no. __________, __________, __________ e __________ di __________;

 

 

preso atto che il 5 novembre 2001 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso e chiesto lo stralcio della causa senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

ritenuto che la resistente si è avvalsa di un legale iscritto all'albo per presentare l'allegato di risposta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         La ricorrente rifonderà alla resistente l'importo di fr. 800.-- a titolo di indennità per ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario