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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretaria: |
Tamara Merlo, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 28 agosto 2001 di
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contro |
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la decisione 10 luglio 2001, no. 3362, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 maggio 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese; |
vista la risposta 4 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 luglio 1974, __________, 1955, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria B.
Il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in due occasioni con provvedimenti amministrativi, e segnatamente con due ammonimenti per aver superato il limite di velocità, nel 1993 e nel 1997.
B. Il 9 marzo 2000 __________, alla guida dell'autovettura "Mercedes" targata TI __________, ha circolato sull'autostrada in territorio di __________ (__________) ad una velocità, accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia munito di apposite apparecchiature omologate allo scopo, di 169 km/h (dedotto il margine di tolleranza) nonostante il limite vigente di 120 km/h.
C. a) A seguito della suddetta infrazione, la "Préfecture du district de __________ " gli ha inflitto una multa di fr. 780.-- mediante decisione 11 luglio 2000, cresciuta in giudicato.
b) Inoltre, il 31 maggio 2001, la Sezione della circolazione, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 2 luglio al 1° agosto 2001, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a, e 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
D. a) Contro la predetta decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa con l'inflizione di un semplice ammonimento e, in via subordinata, di scontare la revoca dal 22 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002.
Egli ha sostenuto di aver rinunciato ad impugnare la decisione penale in considerazione dei costi, che sarebbero risultati sproporzionati rispetto all'importo della multa inflittatagli. Ciò nondimeno reputava non attendibili i risultati del controllo della velocità effettuato dagli agenti della polizia cantonale vodese, affermando che la propria velocità fosse invece "dell'ordine di 150 km/h e probabilmente non li superava". Ha contestato che vi fosse stata una messa in pericolo astratta e accresciuta della sicurezza stradale ed ha auspicato che fossero prese in considerazione le circostanze concrete dell'infrazione, e segnatamente il fatto che, secondo il rapporto di polizia, "personne n'a été gêné".
Ha inoltre invocato la necessità di utilizzare l'autovettura per ragioni professionali, per cui unicamente nel periodo da dicembre a gennaio (per la chiusura dei cantieri) un ritiro della licenza potrebbe evitare un pregiudizio economico sproporzionato. Ha infine sottolineato l'ottima reputazione di cui godrebbe quale automobilista.
b) Con giudizio 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha negato che vi sia un diritto formale del conducente a veder realizzate le proprie richieste circa la fissazione del periodo di revoca che meglio gli aggrada, ed ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il provvedimento di revoca che la sua durata.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ore davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le richieste e le argomentazioni già sollevate dinnanzi all'istanza inferiore.
All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). In particolare, l'audizione dei testi invocata dal ricorrente appare ininfluente, per i motivi che si diranno, ai fini della decisione.
1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione.
2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Infatti, a seguito della comunicazione 31 marzo 2000 della Sezione della circolazione, il ricorrente era a conoscenza del fatto che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa inflittagli in sede penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla "Préfecture du district de __________ ".
4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sulle autostrade il superamento del limite di velocità di 35 o più km/h comporta, inevitabilmente, la revoca della licenza, giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. In altri termini, oltre la soglia indicata, tale provvedimento deve essere adottato senza alcun riguardo alle concrete circostanze della fattispecie, ossia anche in caso di buona reputazione del conducente e di condizioni favorevoli per la guida (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c).
5. Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha constatato, nella decisione impugnata, che l'insorgente ha superato di 49 km/h la velocità massima di 120 km/h consentita sulle autostrade.
In applicazione dei principi richiamati sopra (punto 5.), si è in presenza di un caso di revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr (cfr. DTF 124 II 475 cons. 2b; 124 II 97 cons. 2b; 123 II 106 cons. 2c).
Nella misura in cui il ricorrente contesta l'entità del superamento della velocità massima, il giudizio impugnato non presta il fianco a critiche. In effetti, la determinazione della sua velocità discende dall'accertamento dei fatti in sede penale.
È privo di rilevanza il fatto che le condizioni della circolazione fossero favorevoli e che la reputazione dell'insorgente in quanto conducente fosse eccellente (il che, peraltro, non è del tutto esatto), poiché i limiti fissati dalla giurisprudenza sono stati per l'appunto stabiliti partendo da tale ipotesi.
Quanto alle circostanze personali invocate dal ricorrente, esse non potrebbero influire che sulla durata della revoca della licenza, ma perdono ogni pertinenza dal momento che la durata della misura corrisponde al minimo legale (art. 17 cpv. 1 let. a LCStr).
Dal momento che l'insorgente ha superato la velocità massima autorizzata sulle autostrade di 49 km/h, la licenza di condurre gli deve essere revocata in applicazione dell'art. 16 cpv 3 lett. a LCStr. La durata del provvedimento, pari al minimo previsto dalla legge, è senz'altro proporzionata.
6. Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
7. In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3, 17 cpv. 1 lett. a LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria