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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 29 agosto 2001 di
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__________ rappr. da __________
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contro |
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la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3358) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 4 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 27 marzo 1995 la cittadina dominicana __________ (1961) si è sposata nel suo Paese d'origine con il cittadino elvetico __________ (1968);
che il 30 agosto 1998 la ricorrente è giunta nel nostro Paese, dove ha ottenuto diversi permessi di dimora temporanei (L) per lavorare come artista in alcuni locali notturni della Svizzera tedesca;
che il 10 gennaio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha concesso a __________ un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza 9 gennaio 2002, per vivere insieme a suo marito a __________;
che dal 1° maggio 1999 l'interessata ha esercitato nuovamente l'attività di ballerina in diversi locali notturni della __________ interna tramite successivi consensi mensili (einverständnis) rilasciati dalle diverse autorità cantonali competenti in materia di stranieri (art. 8 cpv. 2 LDDS);
che il 1° marzo 2000 i coniugi __________ hanno notificato il loro arrivo a __________;
che nel gennaio 2001 l'interessata ha sottoscritto a suo nome un contratto di locazione per un appartamento a __________ e ha dichiarato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (in seguito: URS) che suo marito risiedeva da un paio di mesi a __________ (__________), ma che sarebbe rientrato in __________ nel corso del mese di febbraio;
che il 27 febbraio 2001 la ricorrente ha formalmente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel suo permesso di soggiorno;
che l'8 maggio 2001 essa ha ribadito all'URS l'assenza di suo marito all'estero;
che il 28 maggio 2001 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a __________ in quanto non viveva più insieme a suo marito, fissandole un termine con scadenza al 31 luglio 2001 per lasciare il territorio cantonale;
che l'autorità ha in sostanza rilevato che non sussistevano più le condizioni per le quali era stato concesso alla ricorrente un permesso per soggiornare in Ticino e che essa poteva comunque richiedere una nuova autorizzazione di soggiorno nel cantone dove svolgeva la propria attività lucrativa o nel luogo in cui suo marito era domiciliato (art. 4, 7, 9, 12, 16 e LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU);
che, con giudizio 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la ricorrente abusasse in maniera manifesta invocando il suo matrimonio per poter continuare a beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Cantone;
che contro la predetta pronunzia governativa __________, nel frattempo trasferitasi a __________, si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente ha sostenuto che suo marito era nel frattempo tornato a vivere insieme a lei e che dalla loro precedente separazione, durata nove mesi per motivi di lavoro, non era ammissibile dedurre l'inesistenza di una relazione matrimoniale effettivamente vissuta;
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che l'8 novembre 2001 la ricorrente ha comunicato al Tribunale di essersi trasferita da una settimana nel canton __________ unitamente a suo marito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva di __________ sono date dagli art. 101 lett. d OG, in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora;
che il permesso può - tra l'altro - essere negato in caso di abuso di diritto, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4), sempre che vi sia stato effettivamente connubio;
che scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere in Svizzera insieme al coniuge elvetico;
che, nell'evenienza concreta, nell'ottobre 2000 il marito della ricorrente si è trasferito in __________, apparentemente per lavoro, dove è rimasto quantomeno fino al mese di agosto 2001;
che i coniugi __________ hanno quindi vissuto separati per almeno nove mesi;
che, durante questo periodo, l'insorgente si è richiamata abusivamente e in modo manifesto a detto matrimonio per vivere in Svizzera;
che l'asserita ripresa della comunione domestica dei coniugi, documentata tramite la conclusione di un contratto di locazione per un appartamento a __________, non permette certo di sovvertire tale conclusione; tale accorgimento non è ancora sufficiente per rendere verosimile che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale;
che questa conclusione appare ancor più fondata se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e il ritorno del marito presso l'insorgente solo dopo la procedura ricorsuale, che appare escogitato per puri fini di causa;
che la ricorrente non ha del resto più interesse a conseguire un permesso di dimora in Ticino, dal momento che ha documentato di risiedere dal 1° novembre 2001 nel canton __________;
che, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso dev'essere quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente siccome soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario