Incarto n.
52.2001.00320

Lugano

8 novembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 settembre 2001 del

 

 

 

__________

patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3902) che annulla la risoluzione 11 agosto 2000 con cui l'insorgente ha inflitto a __________ e __________ una sanzione pecuniaria di fr. 30'000.-- per abusi edilizi;

 

 

ritenuto che il patrocinatore del municipio di __________ con scritto 5 novembre 2001 ha dichiarato di ritirare il ricorso e chiesto lo stralcio della procedura poiché le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziario e meglio:

 

"con riferimento ai nostri recenti colloqui telefonici ti confermo con la presente che il Municipio di __________ è disposto a ritirare il ricorso presentato in data 11.9.2001 al TRAM (inc. n. 52.2001.00320), rinunciando definitivamente all'emanazione di una sanzione pecuniaria come pure all'adozione di altre misure amministrative (in particolare quella del ripristino) nei confronti dei tuoi clienti, a condizione che a loro volta rinuncino all'assegnazione di ripetibili davanti al TRAM come pure a quelle già assegnate dal Consiglio di Stato con sentenza 28 agosto 2001.

Ti invito a volermi retrocedere il presente scritto debitamente controfirmato in segno d'accordo. Lo stesso verrà poi inviato al TRAM in annesso alla notifica di ritiro del ricorso";

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario