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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 17 novembre 2000 di
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__________ patr. dall'avv. __________ (in precedenza dall'avv. __________),
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contro |
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la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione), in materia di decadenza del permesso di domicilio (rimpatrio); |
viste le risposte:
- 23 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
- 29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;
preso atto della sentenza 30 agosto 2001 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 29 agosto 1997, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio del cittadino italiano __________ (1964) e ha decretato il rimpatrio dell'interessato per motivi di indigenza e per il comportamento globale tenuto durante il suo soggiorno in Svizzera (art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS);
che con giudizio 25 ottobre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, negando pure a quest'ultimo l'assistenza giudiziaria;
che il 27 aprile 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame di __________, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 30 agosto 2001 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________, ritenendo che non fossero più adempiuti i requisiti per rimpatriare l'insorgente e rilevando che spetta all'autorità di prima istanza valutare se possa entrare in linea di conto, segnatamente, un provvedimento di espulsione di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a e/o b LDDS, sempre che tale misura sia proporzionata alle circostanze del caso giusta gli art. 11 cpv. 3 LDDS e 16 ODDS;
che l'alta Corte federale ha quindi annullato la sentenza 27 aprile 2001 di questo Tribunale;
che facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi ad accogliere il ricorso 17 novembre 2000 ed annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle istituzioni di rimpatriare __________;
che spetterà a quest'ultima autorità trarre le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;
che gli atti vanno inoltre formalmente retrocessi, in primo luogo, all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito patrocinio cui ha diritto l'insorgente dinnanzi allo stesso;
che, visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che le domande di assistenza giudiziaria e di assegnazione di ripetibili per questa sede sono già state decise dal Tribunale federale (consid. 5b e dispositivo n. 3 della sentenza 30 agosto 2001; v. anche art. 159 cpv. 1, 2 e 6 OG).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. a/b/d; 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 25 ottobre 2000 (n. 4663) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 29 agosto 1997 (n. 3) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione).
§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda a fissare l'importo delle ripetibili rispettivamente dell'indennità di gratuito patrocinio.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario