Incarto n.
52.2001.00341

 

Lugano

3 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  25 settembre 2001 di

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 4 settembre 2001, no. 4191, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 maggio 2001 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezioni dei permessi e dell'immigrazione, gli ha negato il rilascio del permesso di porto d'armi;

 

 

viste le risposte:

-    1° ottobre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;

-    9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il qui ricorrente __________, fiduciario immobiliare e intermediario finanziario, ha ottenuto nel 1991 un permesso di porto d'arma relativo ad una pistola SIG Sauer 228, rilasciatogli dall'Ufficio permessi e passaporti in base alla legge cantonale allora vigente. Tale permesso è stato chiesto dall'interessato dopo aver subito una rapina presso il proprio domicilio di __________, il 6 dicembre 1990.

                                         A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della legge federale sulle armi (LArm), nel corso del successivo mese di febbraio l'Ufficio permessi (UP) ha informato l'insorgente che, per continuare a portare armi in pubblico, avrebbe dovuto presentare una domanda d'autorizzazione entro la fine del medesimo anno, in ossequio ai disposti dell'art. 42 cpv. 1 LArm. Dando seguito, pur se in ritardo, alla predetta sollecitazione, il 3 e il 18 marzo 2000 __________ ha inoltrato a due riprese il relativo formulario, in maniera tuttavia incompleta. Il 22 marzo 2001 egli ha riproposto per la terza volta l'istanza, motivata, a suo dire, dal "pericolo di rapina e di aggressione durante il trasporto di denaro o di altri valori, e difesa personale nell'esercizio della professione". Tale istanza è stata respinta con decisione 28 maggio 2001 dall'UP, che non ha ravvisato né fondati motivi né concreti episodi a giustificazione della stessa.

 

 

B.  Con giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Richiamati i severi criteri con cui occorre vagliare le concessioni di licenze per porto d'armi, il Governo ha ritenuto insufficienti sia i vaghi timori espressi in relazione al rischio di furto nell'esercizio dell'attività professionale, sia gli scopi dissuasivi invocati.

 

 

C.  Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone

l'annullamento e postulando il rilascio del permesso richiesto.

 

Censurato il rigore probatorio preteso dal Consiglio di Stato, il ricorrente si sofferma sulla rapina di cui è stato oggetto nel 1990 e sull'aggressione personale subita nel 1997 e ribadisce, più in generale, i pericoli insiti nella professione esercitata, che comporta, di tanto in tanto, il trasporto di valuta presso vari istituti bancari ticinesi. Tali circostanze costituirebbero motivi sufficienti per accogliere la domanda formulata, tanto più che egli avrebbe sempre custodito la pistola in maniera esemplare.

 

 

D.  All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il dipartimento, contestando in dettaglio la tesi del ricorrente, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito. 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 16 cpv. 2 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 

 

 

2.   2.1. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase delle legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 20 giugno 1997 (LArm, RS 514.54), chiunque intende portare un'arma in pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Il cpv. 2 della predetta norma soggiunge che il permesso di porto di armi è accordato a chi: (a) adempie le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2 LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o proteggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.

 

2.2. L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra a livello federale il principio della clausola del bisogno, sconosciuto al previgente regime autorizzativo cantonale, secondo il quale era sufficiente dimostrare la capacità di manipolazione dell'arma. La citata clausola del bisogno impone per contro al richiedente di rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per difendersi o per proteggere persone o cose da un pericolo sufficientemente grave, concreto ed effettivo. Il porto d’arma, finalizzato ad un eventuale impiego della stessa, deve inoltre rapportarsi in modo adeguato alla gravità dell'insidia incombente, apparendo come il solo mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre il pericolo (cfr. FF 1996 I 891 ad art. 27; STF 11.12.2000, inc. 2A.407/2000, consid. 2b; RDAT I-2000 N. 49, consid. 2.2.).

La verifica della consistenza del bisogno invocato dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti valere per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la situazione personale dell'interessato con i pericoli ai quali è esposto. In caso di contestazione circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm). Non può per contro sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità inferiore.

 

 

3.   Nella fattispecie, l'insorgente, salvo riferirsi alla rapina e all'aggressione di cui è stato vittima in passato, non precisa, né tantomeno sostanzia, i pericoli a cui sarebbe esposto. In particolare, egli fornisce indicazioni assai generiche circa la natura, l'entità e la frequenza dei trasporti di valori effettuati, che, per sua stessa ammissione, sono comunque saltuari e limitati al territorio cantonale. Egli non può dunque essere assimilato ad un portavalori a titolo professionale, a cui, di regola, viene rilasciato il porto d'armi (cfr. STF cit., consid. 3b).

Per quanto concerne i reati evocati, dal giudizio 25 novembre 1997 del Pretore di Lugano si evince che l'aggressione subita il 15 gennaio del medesimo anno è scaturita da un violento alterco con un conoscente per questioni prettamente famigliari. Di conseguenza, non si presta ad alcuna deduzione in punto ai rischi legati all'esercizio della professione. A riguardo della rapina subita nel 1990 al proprio domicilio, a prescindere dal fatto che il ricorrente non produce elementi concreti a comprova della correlazione di tale crimine con l'attività di fiduciario, giova precisare che il diniego del permesso richiesto non impedisce di detenere armi in locali propri, segnatamente nella propria abitazione o nel proprio ufficio (cfr. RDAT I-2000, N. 49, consid. 3.1.). Inoltre, la portata dell'evento delittuoso risulta comunque relativizzata dal tempo trascorso, tanto più se si considera che la LArm impone il riesame delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione richiesta ogni cinque anni (cfr. art. 27 cpv. 3 LArm).

Significativa appare pure l'attitudine manifestata dall'interessato ai fini dell'ottenimento del permesso in contestazione. In effetti, egli non si è certo dimostrato solerte e diligente nell'ossequiare i termini e le formalità previsti, tant'è vero che ha infine inoltrato in maniera corretta il semplice formulario allestito dal DFGP dopo oltre un anno dalla scadenza del lungo termine assegnatogli. Se il bisogno fosse effettivamente imperioso, verosimilmente l'attenzione al problema sarebbe stata ben maggiore.

In sostanza, la situazione del ricorrente non presenta dunque peculiarità specifiche per rapporto a quella della generalità dei fiduciari e degli intermediari finanziari operanti in Ticino. Pertanto, qualora si ammettesse la necessità di disporre di un'arma secondo i parametri invocati dall'insorgente, il principio della parità di trattamento imporrebbe di concedere il porto d'armi ad un numero troppo elevato di cittadini, in palese contrasto con gli obiettivi della LArm e acuendo inevitabilmente i rischi per la sicurezza pubblica (cfr. STF cit., consid. 2c).

In definitiva, non appare pertanto verosimile la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed effettivo, tale da giustificare il rilascio al ricorrente del permesso al porto di un'arma.

                                              

 

4.   In considerazione di quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm).

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 LArm; 16 LCLArm; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario