Incarto n.
52.2001.00345

 

Lugano

5 aprile 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 27 settembre 2001 di

 

 

 

__________ patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 4 settembre 2001, n. 4181, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 5 febbraio 2001 del municipio di __________ in materia di determinazione di domicilio;

 

 

viste le risposte:

-    3 ottobre 2001 del municipio di __________;

-    9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

-    10 ottobre 2001 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Dal 1982 __________ (1956) ha in locazione un appartamento a __________, dove lavora presso un istituto bancario. La ricorrente, tuttavia, ha sempre mantenuto il proprio domicilio nel comune di __________ (di cui è pure attinente), beneficiando di un permesso per soggiornare a __________, motivato con ragioni d'ordine familiare. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, con decisione 5 febbraio 2001 il municipio di __________ ha stabilito il domicilio di __________ in tale comune con effetto retroattivo al 1° luglio 2000.

 

 

                                  B.   Il 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato tale risoluzione municipale, respingendo il gravame contro di essa interposto dalla qui ricorrente. Dalla durata della sua residenza a __________, l'Esecutivo cantonale ha dedotto l'inserimento di __________ nella realtà cittadina; inoltre, in ragione dell'età dell'insorgente, ha ritenuto che abbia pure a __________ il centro dei propri interessi.

                                        

                                        

                                  C.   __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso tale decisione governativa, chiedendone l'annullamento. A detta della ricorrente, dal venerdì sera al lunedì mattina, come pure negli altri giorni festivi e durante buona parte delle proprie vacanze, ella risiederebbe a __________ nella casa di famiglia, di cui è comproprietaria. A __________ abiterebbe dunque esclusivamente per motivi di lavoro e per il tempo strettamente necessario. Il centro dei suoi interessi affettivi si troverebbe invece a __________, dove vivono tuttora suo padre ed i suoi fratelli.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nella risoluzione impugnata. Pure il municipio di __________ postula la reiezione del gravame, senza formulare particolari osservazioni.

Il municipio di __________ chiede invece l'annullamento della risoluzione governativa con argomentazioni di cui si dirà, semmai, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. __________ è legittimata a ricorrere giusta l'art. 43 PAmm. Il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli art. 2 LT e 5 LVE, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, N. 3 seg. ad art. 23; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, pag. 286 seg.).

Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto.

 

 

                                   3.   L'accertamento operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC, norma che obbliga l'esecutivo comunale a tenere ed aggiornare i cataloghi civici, il ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT).

Tale accertamento verte su aspetti che vanno oltre il semplice rapporto di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost. Esso non si limita infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.

 

 

                                   4.   Con la decisione qui in esame, il municipio di __________ ha stabilito che il domicilio della ricorrente __________ si trova in tale comune a partire dal 1° luglio 2000. La pronuncia censurata si fonda sull'art. 6 LOC e sull'art. 23 CC, al quale questo si riallaccia, e si basa sulla constatazione che la ricorrente risiede da oltre vent'anni a __________, dove lavora. L'Esecutivo cantonale, confermando la risoluzione municipale, ha ritenuto che l'insorgente intrattenga i rapporti più intensi con il comune di __________, identificato come il centro delle sue relazioni personali.

                                         Le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato vanno tuttavia disattese per i seguenti motivi.

 

4.1. Quando una persona abita in un luogo diverso da quello in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo dell'abitazione, ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per trascorrere il tempo libero eventualmente con i congiunti (DTF 59 III 4; Bucher, op. cit., N. 48 ad art. 23 CC). È il luogo in cui abita con la famiglia che in questi casi viene considerato come il centro degli interessi e delle relazioni personali. Ciò vale anche nel caso in cui il rientro in famiglia non sia quotidiano, ma avvenga soltanto una volta per settimana. I vincoli familiari sono per principio considerati prevalenti sulle altre relazioni sociali, in particolare su quelle di lavoro.

Il luogo di lavoro assurge a domicilio soltanto quando le relazioni personali con esso appaiono più strette ed intense di quelle intrattenute con un luogo d'abitazione scelto più per caso che per altri motivi (Bucher, op. et loc. cit., N. 49).

 

                                         4.2. Nel caso di specie, va innanzi tutto rilevato che il municipio di __________, a fronte di una situazione immutata da ben 19 anni, si è espresso sulla determinazione del domicilio di __________ senza procedere ad alcun accertamento. Per mezzo dei suoi organi di polizia avrebbe invece ben potuto - e dovuto - controllare la veridicità di quanto asserito dalla ricorrente in merito al fatto di trascorrere il proprio tempo libero (fine settimana, giorni festivi) a __________. Agli atti non risulta invece alcuna verifica di un'eventuale presenza dell'insorgente nell'appartamento di __________ durante il fine settimana.

D'altro canto, il fatto che detto appartamento sia di dimensioni modeste (2 locali) e la pigione assai moderata (fr. 652.-- più spese) va a favore della tesi della ricorrente, che a __________ alloggia invece nella casa di famiglia, una villetta monofamiliare, di cui è comproprietaria (mapp. __________).

Inoltre la distanza tra __________ e __________ (ca. 70 km) è tale da giustificare la decisione di __________ di non rientrare a __________ ogni sera, ma soltanto per il fine settimana, e di usufruire di un alloggio __________.

 

                                         4.3. Dalla circostanza di abitare a __________ da molti anni, il municipio di __________ trae la conclusione che gli affetti di __________ sarebbero pure a __________, con la conseguenza che in tale comune si troverebbe perciò il domicilio della ricorrente.

                                         In considerazione dell'attività lavorativa della ricorrente - che svolge le mansioni di assistente nel settore commerciale di un istituto bancario - i rapporti che intrattiene con la città di __________ sono indubbiamente stretti ed intensi; ne fa fede il tempo che ella vi deve trascorrere. Tuttavia, per quanto stretti ed intensi appaiano i rapporti di lavoro, non possono essere considerati prevalenti sulle relazioni che la ricorrente ha mantenuto a __________. Va infatti considerato che in questo luogo ella fa regolarmente ritorno, per trascorrervi il proprio tempo libero, non appena le circostanze glielo permettono. Dopo la recente dipartita della madre, il rapporto con il padre, che appare l'affetto più intenso nella vita dell'insorgente, riveste una grossa importanza. L'insorgente è nubile e - in mancanza di indicazioni di segno opposto, che il municipio di __________ non ha saputo fornire - il centro delle sue relazioni si situa a __________, dove risiede la sua famiglia.

 

4.4. Se è vero, come rilevato dal Consiglio di Stato, che l'elemento soggettivo di "appartenenza" ad un comune non può rimanere interamente nella sfera interna dell'amministrato, bisogna pure ammettere che il fatto - che il municipio di __________ non ha neppure smentito - di rientrare al domicilio paterno, sentito quale luogo d'origine, durante i fine settimana ed il tempo libero assume una rilevanza esterna di tutta evidenza.

                                         D'altronde, il municipio di __________ non ha nemmeno fornito la prova che la sfera degli affetti della ricorrente si trovi altrove che a __________. Infine, non può certamente essere seguito il ragionamento del Consiglio di Stato laddove reputa l'età dell'insorgente inconciliabile con un affetto per i genitori vissuto come primario.

 

 

                                   5.   Sebbene la professione dell'insorgente costituisca un elemento importante nella determinazione del suo domicilio, lo stesso non riveste carattere predominante, ritenuto che ella non trascorre il proprio tempo libero a __________ e considerate le circostanze poste in evidenza in questa sede. È quindi nel comune di __________ che, dal profilo degli art. 6 LOC e 23 CC, dev'essere individuato il domicilio della ricorrente.

 

 

                                   6.   In esito alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso di __________ va quindi accolto, annullando il giudizio governativo e la risoluzione del municipio di __________.

 

 

                                   7.   Visto l'esito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 28 PAmm).

                                         Il comune di __________ è tenuto a versare a __________, patrocinata da un avvocato iscritto all'Albo, l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 24 Cost.; 45, 47 Cost. del 1874; 23 CC; 102 CPC; 6, 106, 208 LOC; 2 LT; 1 segg. PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza sono annullate:

1.    la decisione 4 settembre 2001, n. 4181, del Consiglio di Stato;

2.    la risoluzione 5 febbraio 2001 del municipio di __________.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese. Il comune di __________ rifonderà a __________ la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria