Incarto n.
52.2001.00367

 

Lugano

18 febbraio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di

 

 

 

__________ patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 18 settembre 2001 (n. 4365) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 luglio 2000 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, in materia di scioglimento del rapporto di lavoro, e ha rinviato le parti al competente foro civile;

 

 

rilevato che in occasione dell’udienza 22 gennaio 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti di transare la vertenza mediante il seguente accordo:

 

"versamento da parte dello Stato di un'indennità di fr. 5'000.– a tacitazione di ogni pre-

 tesa.

 In caso di accoglimento della proposta la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese,

 riservato l'esito della domanda di assistenza giudiziaria per quel che riguarda le spese

 di patrocinio.

 In caso di rifiuto della proposta il tribunale statuirà in via pregiudiziale sulla propria com-

 petenza.

 Alle parti è assegnato un termine di 15 giorni da oggi per pronunciarsi sulla proposta";

 

preso atto che il 5 febbraio 2002, il ricorrente, e il 6 febbraio 2002, il Dipartimento dell'istruzione e della cultura, hanno aderito alla proposta di cui sopra;

 

ritenuto che il procedimento è così esaurito;

 

considerato che la richiesta di assistenza giudiziaria pedissequa al gravame dev'essere accolta, in quanto __________ adempie il requisito dell'indigenza e che la transazione dà parziale soddisfazione all'insorgente (art. 30 PAmm);

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                        

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

                                         §.   Di conseguenza il patrocinatore del ricorrente è invitato a tra-smettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale limitatamente alla procedura avanti a questa sede.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario