Incarto n.
52.2001.00376

 

Lugano

5 novembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  17 ottobre 2001 della ditta

 

 

 

__________

patr. da: studio legale __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano che delibera alla ditta __________ le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________;

 

 

viste le risposte:

-    25 ottobre 2001 della __________;

-    29 ottobre 2001 del municipio di Lugano;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il __________ il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso per le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________ (FU n. __________);

 

 

che le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state "aggiudicate al miglior offerente" (R 191.100);

 

 

che in tempo utile sono pervenute al committente 8 offerte, fra cui quella della ricorrente di fr. 84'077.55 e quella della resistente __________ di fr. 86'782.65;

 

 

che con decisione 2 ottobre 2001 il municipio ha deliberato la commessa alla __________;

 

 

che contro questa decisione la Ing. __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

 

 

che l'insorgente sostiene di essere la miglior offerente; nulla giustificherebbe la scelta operata dal municipio;

 

 

che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, asserendo che la scelta sarebbe giustificata dalla modica differenza di prezzo e dal domicilio fiscale dell'aggiudicataria, ottima contribuente;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 e 37 lett. d LCPubb;

che la ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;

 

 

che il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;

 

 

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

 

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico;

 

 

che i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando in ordine di importanza, ossia con l'indicazione del relativo fattore di ponderazione (art. 32 cpv. 2 LCPubb; 42 cpv. 3 RLCPubb);

 

 

che l'aggiudicazione può pertanto aver luogo soltanto sulla base dei criteri preventivamente indicati; sono viziate le delibere che precedono da altri criteri;

 

 

che, in concreto, le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state "aggiudicate al miglior offerente";

 

 

che siffatto criterio di aggiudicazione, in mancanza di specificazioni riferibili ad altri aspetti della commessa e suscettibili di facilitare l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, può essere ricondotto soltanto al prezzo;

 

che, in tali circostanze, la commessa poteva essere affidata soltanto alla ricorrente che aveva inoltrato l'offerta più bassa di tutti i concorrenti;

 

 

che, comunque, il criterio del domicilio fiscale dell'aggiudicataria, invocato dal municipio a posteriori per giustificare la scelta operata non può entrare in considerazione, perché, oltre a non essere stato indicato dal bando, disattende il divieto di discriminazione sancito dall'art. 9 LMI;

 

 

che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata;

 

 

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente;

 

 

 

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano è annullata.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Lugano e la resistente.

 

 

                                   3.   Il comune e la resistente rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario