Incarto n.
52.2001.377

Lugano

5 giugno 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 15 ottobre 2001 della

 

 

 

Comunione dei comproprietari della part. n. __________ RFD di __________

patrocinata da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4501) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 luglio 1999 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di adattare l'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF secondo un concetto che renda accettabile il rischio residuo di incendio;

 

 

rilevato che con il verbale di sopralluogo 16 maggio 2002, alla ricorrente era stato assegnato un termine per presentare un concetto di protezione antincendio alternativo a quello proposto dal perito;

 

 

ritenuto che il 31 luglio 2002 la ricorrente ha prodotto lo studio alternativo dell'ing. __________ e che lo stesso è stato intimato alle parti per osservazioni;

 

 

preso atto che in occasione dell'udienza 22 maggio 2003, dopo discussione, le parti


hanno concordato la seguente soluzione:

 

·          il Condominio __________ si impegna a adottare le misure proposte dall'ing. __________ integrate dal dispositivo del blocco degli ascensori;

·         il termine d'esecuzione dei lavori è fissato al 31 marzo 2004;

·         le spese peritali restano a carico della ricorrente;

·         il comune rinuncia al prelievo di una tassa di allacciamento per lo sprinkler.

 

 

rilevato quanto sopra la causa viene stralciata dai ruoli senza ulteriori spese e senza assegnazione di ripetibili né di l.a, né di II.a istanza;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuto accordo.

                                         § La decisione 25 settembre 2001, n. 4501, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario