Incarto n.
52.2001.00383

 

Lugano

15 febbraio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso  23 ottobre 2001 di

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 9 luglio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per demolire gli edifici situati sulla part. n. __________ RF, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);

 

 

vista la risposta 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che il 4 gennaio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________, secondo la procedura della notifica, la licenza edilizia per demolire gli edifici situati sul mappale n. __________ RF (ex __________), di proprietà __________;

 

 

che il 9 luglio 2001 il municipio ha rilasciato alla __________ il permesso richiesto, rigettando l'opposizione di __________, proprietario delle part. __________ e __________ RF;

 

 

che con giudizio 2 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ponendo tassa e spese per complessivi fr. 500.– a carico di quest'ultimo, con l'obbligo di rifondere fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, suddivisi a metà tra il municipio e i resistenti (__________e __________);

 

 

che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non potesse opporsi alla demolizione dell'albergo, che costituiva una sorta di schermo fonico per la proprietà di quest'ultimo dalla ferrovia e dall'autostrada, in quanto le emissioni andavano limitate alla fonte (art. 11 LPAmb);

 

 

che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo di versare un'indennità per ripetibili ad __________ e alla __________;

 

 

che il ricorrente rileva che __________ e la __________ sono comparsi in causa senza l'assistenza di un legale;

 

 

che il Consiglio di Stato non si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, mentre il municipio di __________, la __________ e __________ non hanno formulato osservazioni al ricorso;

 

 

 

considerato,                   in diritto

 

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm); il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

 

che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili);

 

 

che le ripetibili vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un legale;

 

 

che, nel concreto caso, la soccombenza dell'insorgente in sede governativa è incontestata;

 

 

che dinnanzi al Consiglio di Stato, __________ e la __________ non si sono fatti patrocinare da un avvocato o da altro consulente giuridico;

 

 

che a torto, quindi, l'Esecutivo cantonale ha assegnato un'indennità a titolo di ripetibili alla __________ e ad __________;

 

 

che, del resto, nella risposta al ricorso, il Governo ha ammesso il suo errore, riconducendolo a una svista;

che il gravame dev'essere pertanto accolto, annullando la cifra 2 della decisione impugnata nella misura in cui impone a __________ di versare complessivamente ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili;

 

 

che visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese; lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza la decisione 2 ottobre 2001 (n. 4671) del Consiglio di Stato è annullata, limitatamente al dispositivo n. 2, nella misura in cui obbliga __________ a versare ad __________ e alla __________ l'importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

 

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– per ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario