Incarto n.
52.2001.38

Lugano

2 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

assistito

dal segretario:

 

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2001 del

 

 

 

RI1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 gennaio 2001, n. 14, del CO3 che annulla e riforma la decisione 21 ottobre 1999 del municipio di __________ concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 1999;

 

 

rilevato che con scritto 5 luglio 2004 questo tribunale ha chiesto alle parti se vi era ancora interesse alla causa: alle stesse è stato assegnato un termine per pronunciarsi, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe provveduto a stralciare il ricorso dai ruoli senza ulteriori formalità, senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

 

 

preso atto che con scritto 13 luglio 2004 il municipio di __________ ha comunicato di non opporsi allo stralcio della causa, mentre che le altre parti sono rimaste silenti;

 

 

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

 

 

decreta:

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente

del Tribunale cantonale amministrativo

 

Il segretario