Incarto n.
52.2001.00405

 

Lugano

7 gennaio 2002

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  26 ottobre 2001 di

 

 

__________

rappr. da: __________ e __________, contitolari della __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4766, che respinge l'istanza di accertamento 24 settembre 2001 inoltrata dalla __________ in materia di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici;

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con decisione 6 luglio 2000 l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento istituzioni ha autorizzato __________, titolare della patente d'esercizio pubblico riferita alla propria mensa aziendale, ad assumerne anche la gestione, affidata, sino a quel momento, alla __________;

 

che contro questa decisione la __________, titolare della patente di un esercizio pubblico, situato a __________ in prossimità della suddetta industria, è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

 

 

che con giudizio 5 dicembre 2000, dichiarato definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

 

 

che con istanza 24 settembre 2001 la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del predetto giudizio;

 

 

che con decisione 9 ottobre 2001 il Governo ha respinto l'istanza per motivi che non occorre qui riassumere;

 

 

che contro la predetta risoluzione governativa __________, amministratrice della __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento di succitati giudizi governativi;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l'art. 48 PAmm "l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato";

 

 

che, in concreto, l'impugnativa va respinta in ordine già perché la ricorrente non ha veste di parte nel pregresso procedimento ricorsuale;

che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha, in effetti, respinto un'istanza inoltratagli dalla __________;

 

 

che ricorrente in questa sede è invece __________, amministratrice della società; non v'è quindi identità fra la parte soccombente in prima istanza e l'insorgente davanti a questo tribunale;

 

 

che il ricorso sarebbe comunque stato senz'altro respinto nel merito anche se fosse stato ricevibile in ordine;

 

 

che è invero di meridiana evidenza che la decisione 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato non era nulla, ma semmai soltanto annullabile;

 

 

che sconfina nella temerarietà pretendere di rimediare alle conseguenze della mancata impugnazione di una decisione sfavorevole, chiedendo, nove mesi più tardi, all'autorità decidente di accertarne la nullità;

 

 

che la tassa di giustizia è a carico della ricorrente;

 

 

 

visti gli art. 48, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario