Incarto n.
52.2001.00433-436-437

 

Lugano

14 gennaio 2002

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

statuendo sui ricorsi

 

 

a) 4 dicembre 2001 della

    __________

 

b) 6 dicembre 2001 della

    __________

 

c) 6 dicembre 2001 della

    __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 novembre 2001 con cui l'__________ ha deliberato alla __________ i lavori di pulizia del nuovo edificio dell'__________;

 

viste le risposte:

-    10 dicembre 2001 dell'__________;

-    12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    13 dicembre 2001 della __________;

-    17 dicembre 2001 della __________;

-    7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub a)

-   10 dicembre 2001 dell'__________;

-   12 dicembre 2001 della __________;

-   12 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-   17 dicembre 2001 della __________;

-   7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub b)

 

-   10 dicembre 2001 dell'__________;

-   12 dicembre 2001 della __________;

-   13 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-   13 dicembre 2001 della __________;

-   7 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub c)

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 24 agosto 2001 l'__________ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l'assegnazione dei lavori di pulizia generale del nuovo edificio dell'__________ di __________ (FU n. __________, __________);

 

che il modulo d'offerta (pos. 192.100) indicava che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente secondo i seguenti criteri di delibera:

              

               - attendibilità e convenienza dell'offerta;

               - struttura e organizzazione dell'azienda;

 

che in tempo utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:

 

- __________                           fr. 30'493.85

- __________                           fr. 30'832.80

- __________                           fr. 32'409.10

- __________                           fr. 33'011.70

- __________                           fr. 33'711.10

- __________                           fr. 34'324.40

- __________                           fr. 38'965.20

- __________                           fr. 42'824.80

- __________                           fr. 51'701.80

- __________                           fr. 62'406.00

 

che le offerte della __________ e della __________ sono state scartate giusta l'art. 23 lett. c DirCIAP perché queste concorrenti erano in mora con il pagamento dei contributi AVS;

 

che su preavviso dell'ULSA, il 15 novembre 2001 l'__________ ha deliberato la commessa alla __________, rimasta prima in graduatoria;

 

che contro questa decisione insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo le ditte citate in ingresso, chiedendone l'annullamento e postulando la delibera in loro favore;

 

che con identica motivazione la __________ e la __________ rilevano di aver presentato un'offerta seria ed attendibile, più conveniente di quella della __________;

 

che la __________ si duole invece del fatto che non le sia stata data la preferenza in quanto ditta locale;

 

che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono l'__________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti che verranno discussi qui appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che i ricorsi, tempestivamente inoltrati da ditte che hanno partecipato senza successo al concorso indetto dall'__________, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 DLACIAP, applicabile alla fattispecie giusta gli art. 6 cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 lett. a CIAP;

 

che avendo il medesimo fondamento di fatto i ricorsi possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

 

che essendo palesemente infondati possono essere evasi con sommaria motivazione;

 

che giusta l'art. § 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP un offerente può essere escluso dalla gara se non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;

 

che tanto la __________, quanto la __________ sono in mora con il pagamento dei contributi AVS per l'anno 2000; ne fanno fede gli attestati da loro stesse prodotti;

 

che le dilazioni di pagamento ottenute da queste concorrenti non permettono di ignorare che al momento dell'inoltro delle offerte il pagamento non era ancora stato effettuato;

 

che l'esclusione di queste ditte dall'aggiudicazione non presta quindi il fianco a critiche di sorta;

 

che la __________ ha invece presentato un'offerta più onerosa di quella inoltrata dall'aggiudicataria: già per questo motivo, considerati i criteri di aggiudicazione, la delibera appare immune da qualsiasi violazione del diritto;

 

che il fatto che si tratti di una ditta locale non può essere preso in considerazione ai fini della delibera, già perché non previsto come criterio di aggiudicazione;

 

che la delibera censurata, esente da violazioni del diritto, va quindi senz'altro confermata;

 

che essendo le insorgenti state costrette a ricorrere per conoscere i motivi della mancata delibera in loro favore, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm) ma non dall'assegnazione di ripetibili a favore della parte vincente, assistita da un avvocato (art. 31 PAmm);

 

 

 

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                         Ciascuna ricorrente è tenuta a versare fr. 200.-- di ripetibili a favore della __________.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario