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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di
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__________ e __________ patr. da: avv. __________
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contro |
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la decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 27 settembre 2000 del municipio di __________ per la posa di un cancello a passo carrabile ed uno a passo pedonale, comprensivo di recinzione; |
rilevato che in occasione dell’udienza di sopralluogo 12 giugno 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti di togliere la vertenza mediante transazione in questi termini:
"1. I resistenti sono
autorizzati a posare una cinta con un cancello munito di un dispositivo
elettrico per l'apertura a distanza, abbinato ad un pulsante posato sul
montante del cancello, per l'apertura da parte di chi è sprovvisto del comando
a distanza.
Sul cancello verrà applicato un segnale di divieto di sosta con l'indicazione
"piazza di giro".
2. In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.";
ritenuto che le parti hanno comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta transattiva;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio di Stato, è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario