Incarto n.
52.2001.00085

 

Lugano

23 agosto 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso  26 marzo 2001 di

 

 

 

__________

__________

entrambi patr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 22 maggio 2000 contro la decisione 8/16 maggio 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia concernente la formazione di una terrazza esterna per l'esercizio pubblico al mapp. __________ di quel comune (osteria __________);

 

viste le risposte:

-    3 aprile 2001 di __________;

-    3 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

-    5 aprile 2001 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto e considerato,  in fatto e in diritto

 

 

che all'udienza 17 luglio 2001 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

 

                                         

"1.   il municipio rilascia la licenza edilizia, d'accordo il signor __________;

 2.    la licenza è assoggettata agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12.04.2000, che vengono inoltre precisati come segue:

  - il numero massimo di posti a sedere autorizzato è di 12   posti;

                     - la parete schermante dovrà essere di m 2.50 calcolati a

                        partire dal pavimento della terrazza;

                                 3.   le parti chiedono al Tribunale cantonale amministrativo di

                                       accogliere il ricorso 26.03.2001 conformemente all'accordo

                                       di cui ai punti 1 e 2 e di annullare il giudizio governativo

                                       nella sua totalità;

                                           4.   i ricorrenti rinunciano a qualsiasi indennità per ripetibili".

 

 

che i ricorrenti hanno dichiarato all'udienza stessa di accettare la proposta;

 

 

che anche il municipio di __________ e l'opponente, __________, hanno parimenti comunicato al Tribunale di accettare la transazione, con scritti del 2 agosto rispettivamente 25 luglio 2001;

 

 

che nulla osta, a questo punto, dal profilo del diritto pubblico concretamente applicabile, all'accoglimento del ricorso conformemente alla transazione sottoscritta dalle parti;

 

 

che il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 21 LE, 22 LPT, 67, 70 LALPT, 1, 7, 25 LPAmb, 7 OIF, 3, 18, 27, 28, 31, 46 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto conformemente alla transazione conclusa dalle parti;

§.              La risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1196) del Consiglio di          Stato e la decisione del municipio di __________ 8/16 maggio 2000 sono integralmente annullate;

     §§.  Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché rilasci la licenza edilizia, assoggettandola agli oneri fissati nell'avviso cantonale 12 aprile 2000 e precisati al punto 2 della transazione; il municipio è altresì tenuto a regolare la procedura relativa all'approvazione di dettaglio della parete             schermante imposta nell'avviso dipartimentale.

 

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                    3.   Intimazione a:

 

__________

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario