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Incarto n.
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sull'istanza 29 marzo 2001 di
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__________ patr. da: avv. __________
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chiedente |
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la revisione della sentenza 25 aprile 1000 del Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'istante avverso la decisione 2 febbraio 2000 con cui il Consiglio di Stato aveva confermato la decisione 23 luglio 1999 del municipio di __________ denegante l'autorizzazione a costruire una strada d'accesso fuori della zona edificabile; |
viste le risposte:
- 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
- 11 aprile 2001 __________;
- 30 aprile 2001 del municipio di __________;
- 11 maggio 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 14 settembre 1993 il municipio di __________ ha autorizzato la ricorrente __________ a costruire una pista di cantiere sulle part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, al fine di costruire alcuni muri di sostegno e di riattare dei manufatti annessi alla sua casa d'abitazione;
che l'autorizzazione era subordinata alla condizione di ripristinare la situazione preesistente una volta terminati i lavori;
che l'8 settembre 1994 __________ ha chiesto al municipio il permesso di trasformare la pista di cantiere in una strada carrozzabile;
che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, la __________ e la vicina __________;
che l'11 novembre 1994 il municipio ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola contraria alla zona di pianificazione istituita dal Dipartimento del territorio per lo studio di progetti stradali e ferroviari;
che, scaduto il termine di sospensione, il 23 luglio 1999 il municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti degli art. 24 LPT e 75 LALPT;
che con giudizio 2 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta e per gli stessi motivi, l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________;
che con sentenza 25 aprile 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa presentata da __________ contro il suddetto giudizio governativo, ritenendo, a sua volta, insoddisfatti i presupposti degli art. 24 cpv. 1 e 2 LPT e 75 LALPT;
che con istanza 29 marzo 2001 __________ ha chiesto la revisione della predetta sentenza, allegando che:
"il sottoscritto legale è venuto a conoscenza il 26 marzo 2001 di un fatto nuovo e decisivo ai fini della presente vertenza: il tracciato (e non un semplice sentiero!) servito quale base della costruzione della pista di cantiere, è presente sin dal 1970 (da ben oltre 30 anni), addirittura prima che entrasse in vigore la LPT (1. gennaio 1980);
che l'istante rileva anche che nel ricorso inoltrato a suo tempo al Consiglio di Stato aveva richiamato il piano riguardante il progetto muri di sostegno e portico, approvato dal municipio di __________ e dall'allora DPC con decisioni del 14 luglio, rispettivamente 14 settembre 1988;
che il Consiglio di Stato non formula osservazioni, il municipio di __________ e le __________ si rimettono al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la vicina opponente contesta l'istanza;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 35 lett. d PAmm, contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive, che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che la domanda di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del fatto rilevante o della prova decisiva (art. 36 PAmm);
che nuovi ai sensi dell'art. 35 lett. d PAmm sono soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 PAmm, n. 2 lett. b e rimandi);
che, analogamente, le nuove prove devono riferirsi ad un fatto rilevante, esistente già al momento del primo processo, ma che non era stato possibile provare;
che, in concreto, l'istante non rende nemmeno lontanamente verosimile di non aver addotto il fatto su cui fonda la domanda di revisione (preesistenza del tracciato servito quale base di costruzione per la pista di cantiere), perché pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farlo valere;
che l'istante, in effetti, si limita a sostenere che il suo patrocinatore (non lei personalmente) è venuto a conoscenza di questo fatto soltanto il 26 marzo 2001;
che già per questo motivo l'istanza va senz'altro respinta;
che la domanda di revisione andrebbe respinta anche nella misura in cui __________ avesse inteso fondarla sull'asserito mancato richiamo del permesso rilasciato nel 1988 per l'esecuzione di muri di sostegno e di un portico;
che questa prova non costituisce invero una prova decisiva che l'istante non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente; se riteneva violato il suo diritto di essere sentita perché l'autorità si era rifiutata di assumere la prova richiesta, avrebbe dovuto impugnare davanti al Tribunale federale il giudizio a lei sfavorevole e non chiedere, peraltro tardivamente, al Tribunale cantonale amministrativo di rivederlo;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 35, 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico dell'istante.
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3. Intimazione a: |
__________ |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario